
Contratti di Ricerca e Retribuzione dei Collaboratori Esperti Linguistici: sottoscritte definitivamente le due sequenze contrattuali
Rispetto alla prima versione della proposta dell’ARAN, viene definito un importo minimo e un importo massimo della retribuzione, corrispondente a quella del ricercatore a tempo definito e a tempo pieno, con importi, lordo dipendente, attualmente equivalenti a 28.283 euro fino a 38.986 euro


Sono state sottoscritte all’ARAN in maniera definitiva, dopo l’iter di registrazione e controllo, le sequenze contrattuali sul Contratto di Ricerca e sull’adeguamento economico della retribuzione dei Collaboratori Esperti Linguistici, mentre non c’è ancora dato di sapere i tempi di sottoscrizione definitiva delle altre due sequenze, quella riguardante il personale delle Aziende Ospedaliere Universitarie e quella riguardante il Tecnologo a tempo indeterminato dell’università, le cui intese sono state raggiunte nel tavolo negoziale 9 ottobre 2024. Non possiamo evitare di evidenziare quanto risulti paradossale che sia necessario così tanto tempo per certificare questi accordi, quando con metà del tempo sono stati certificati interi CCNL!
Per quanto riguarda il Contratto di Ricerca, rispetto alla prima versione della proposta dell’ARAN, viene definito un importo minimo e un importo massimo della retribuzione, corrispondente a quella del ricercatore a tempo definito e a tempo pieno, con importi, lordo dipendente, attualmente equivalenti a 28.283 euro fino a 38.986 euro. L’importo della retribuzione così come previsto dall’articolo 2, comma 1, è definito dal singolo ente in ragione dell’impegno richiesto.
In contrattazione abbiamo rivendicato la definizione anche di altri aspetti legati al rapporto di lavoro ma la rigidità espressa dall’ARAN ci ha consentito solo la modifica relativa alla possibilità, nell’ambito dei singoli regolamenti di Ateneo/Ente, di applicare norme del CCNL, possibilità negata nelle prime versioni del testo.
Altra modifica ottenuta è quella relativa alla previsione di specifiche normative di settore rispetto alla possibilità di stabilizzazione (il riferimento implicito è all’art.12 bis del DLGS 218 del 2016).
La riforma che ha previsto l’introduzione del Contratto di ricerca in sostituzione dell’assegno di ricerca risale a metà 2022 e poteva già essere recepita nell’ipotesi di CCNL sottoscritta nel luglio 2022, e se ciò non è stato possibile la responsabilità a nostro avviso ricade sull’inerzia ministeriale rispetto alle indicazioni che avrebbe dovuto dare all’ARAN sulla possibilità di differenziazione della retribuzione e su pochi altri ulteriori elementi, che poi adottati hanno creato le condizioni di arrivare alla firma dell’ accordo, però con ben due anni di ritardo…
Come già evidenziato nella nostra nota di qualche giorno fa gli atenei e gli enti di ricerca sono ora impegnati nella definizione dei propri regolamenti attuativi e quindi alla stipula dei primi contratti di lavoro di questa nuova figura di lavoro subordinato a tempo determinato. È del tutto evidente che rispetto al lavoro precario, per la dimensione che ha ormai assunto, aldilà di modifiche normative che pure erano necessarie, prioritario rimane il finanziamento di un piano straordinario di reclutamento.
La seconda sequenza riguarda la retribuzione di Collaboratori Esperti Linguistici: si tratta nei fatti di un aumento assolutamente inadeguato rispetto alle necessità di riconoscere la professionalità di questa categoria di lavoratori, in quanto si sono potute utilizzare soltanto le poche risorse rimaste a disposizione della contrattazione nazionale. A riguardo riportiamo la dichiarazione a verbale sottoscritta al momento della firma della pre-intesa del 9 ottobre 2024: "il trattamento economico previsto rappresenta la semplice risultanza dell’utilizzo delle risorse contrattuali residue e non corrisponde alla retribuzione che si ritiene adeguata a questa figura professionale, analoga a quella degli ex lettori, per i quali è prevista la retribuzione equivalente a quella del ricercatore confermato a tempo definito. Per ottenere tale risultato, che non era possibile in questa tornata contrattuale stante le risorse stanziate, si ritiene indispensabile uno specifico finanziamento aggiuntivo".
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