Rapporto tra FIS/Cassa integrazione in deroga e malattia
Un messaggio chiarisce il rapporto intercorrente tra i diversi trattamenti.
![Decrease text size](/images/makeTextSmaller.jpg)
![Increase text size](/images/makeTextBigger.jpg)
L’INPS esamina, nel messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, la fattispecie della malattia del lavoratore, avente diritto alla corresponsione della relativa indennità, con riferimento ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per i quali sia richiesto l’intervento delle misure di integrazione salariale. Le regole di spettanza variano a seconda che il lavoratore sospeso sia a zero ore o soltanto con orario di lavoro ridotto e in base alla percezione della cassa integrazione o dell’assegno ordinario.
È utile l’intervento dell’INPS che chiarisce la corretta definizione del rapporto intercorrente tra i diversi trattamenti di integrazione salariale e l’indennità di malattia.
La legge prevede che il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista. Le regole per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica alla CIG in deroga.
Se durante il periodo di fruizione della cassa integrazione a 0 ore insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.
Nel caso in cui lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
In caso di sospensione a zero ore con percezione dell’assegno ordinario:
- se la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione, la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l’obbligo di prestazione dell’attività lavorativa;
- se la malattia sia precedente l’inizio della sospensione, si possono verificare due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;
- se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
In caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime.
Servizi e comunicazioni
I più letti
-
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2024/2025 personale docente, educativo, ATA [SPECIALE]
-
Emergenza segreterie scolastiche: basta scaricare tutto sulle scuole
-
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2024/2025: scheda di approfondimento
-
Concorso 24 mesi ATA 2023/2024: aggiornamento e integrazione delle graduatorie
-
Concorso 24 mesi ATA 2023/2024 (assunzioni 2024/2025)
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 106348 dell'11 luglio 2024 - Aggiornamento e integrazione graduatorie provinciali ex aree A e B personale ATA
- Leggi Testo coordinato DL 60 del maggio 2024 coordinato con legge di conversione 95 del 4 luglio 2024 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione
- Note ministeriali Avviso 11498 del 4 luglio 2024 - Apertura funzione telematica scioglimento riserva per inserimento in I fascia GPS
- Note ministeriali Nota 101933 del 4 luglio 2024 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente, educativo ed ATA - a.s. 2024-2025
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici
Ultime notizie dalle regioni
- Mantova - Scuola: lavoratore recupera 3.000 euro grazie alla FLC CGIL Mantova
- Emilia-Romagna - Esorbitante numero delle domande di supplenza presentate alle scuole: è emergenza. Urgente incrementare l'organico del personale scolastico
- Roma - Il Tribunale di Roma annulla la sanzione disciplinare irrogata ad una docente