Personale ata ex enti locali, incontro aran del 9 giugno 2000
incontri tra le OO.SS. e l’Aran in merito alla definizione dell’accordo relativo al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato ai sensi dell’art.8 della L.124/99
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Nei giorni 6 e 9 Giugno 2000 si sono svolti due incontri tra le OO.SS. e l’Aran in merito alla definizione dell’accordo relativo al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato ai sensi dell’art.8 della L.124/99. Nell’ambito del confronto si sono delineate le condizioni generali per una possibile chiusura anche a seguito della definizione dell’intesa sui servizi ATA per la scuola dell’autonomia conseguito con il Ministro della P:I. il 5 Giugno scorso.
L’articolato che si sta delineando prevede sostanzialmente le seguenti ipotesi:
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art. 1) l’ambito di applicazione riguardante il personale transitato ai sensi dell’art. 8 della L. 3/5/99 n° 124 e dagli artt. 5 e 10 del DM 2377/99 n° 184;
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art.2) il regime contrattuale riguardante la prosecuzione del rapporto di lavoro; i crediti conseguiti dai lavoratori a dipendenza degli Enti Locali.; il tipo di mansioni da svolgere (quelle previste dai profili professionali del CCNL scuola); la possibilità di mobilità intercompartimentale; l’applicazione degli istituti contrattuali relativi alla funzione docente al personale appartenete al VI livello transitato nei ruoli degli ITP in possesso del titolo e l’utilizzazione di coloro che non ne sono in possesso;
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art. 3) l’inquadramento professionale e retributivo che prevede la collocazione del personale transitato nella progressione economica e nelle corrispondenti qualifiche professionali secondo la tabella annessa; l’inquadramento avviene con l’attribuzione della posizione stipendiale d’importo pari o inferiore al trattamento tabellare in godimento a dipendenza dell’Ente, l’eventuale differenza è utile tramite la temporizzazione ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale; è riconosciuto il mantenimento dell’eventuale maggiore importo dell’indennità integrativa;
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art. 4) inquadramento nel profilo di direttore dei servizi generali area D) dal 1/9/2000 per il personale collocato nel profilo di corrispondenza di Responsabile amministrativo titolare secondo la tabella allegata, previa frequenza del corso di formazione; tale inquadramento viene riconosciuto anche nei casi di presenza di più unità in servizio nella stessa scuola ( vedi caso di Roma) alle altre figure presenti che saranno utilizzate in altre sedi;
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art. 5) le ferie sono riconosciute quale diritto spettante in continuità di rapporto di lavoro secondo il regime previsto per il comparto scuola; analoga soluzione è prevista per la malattia all’art.6;
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art. 7) il part – time viene considerato secondo la normativa prevista dalla O.M. 22/7/97 n° 446;
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art. 8) retribuzione fondamentale e salario accessorio – con il quale vengono definiti l’applicazione di tutti gl’istituti economici del CCNL 26/5/99 e l’applicazione degl’istituti relativi al salario accessorio oltre agli ambiti di riferimento per l’individuazione delle risorse necessarie; gl’impegni a prevedere, per quelle qualifiche e figure professionali specifiche che a seguito del trasferimento abbiano avuto una collocazione professionale inadeguata l’attribuzione di funzioni aggiuntive quale riconoscimento professionale;
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l’individuazione nell’ambito della sequenza contrattuale, prevista dal CCNL scuola per la revisione dei profili professionali in relazione all’autonomia, di uno specifico profilo professionale con compiti e responsabilità di coordinamento e vicariato da istituire nell’area C) nel quale collocare, con il nuovo contratto, il personale appartenente al VI livello degli Enti, i responsabili amministrativi di tutto il comparto scuola che non hanno partecipato al corso di formazione a Direttori, il personale appartenente all’area B) (assistenti amministrativi).
L’articolato si completa con due tabelle. La prima riguardante le diverse posizioni stipendiale del CCNL della scuola, la seconda la revisione della tabella di corrispondenza tra i profilo professionali della scuola e quelli previsti dal contratto Enti locali che modifica in alcune parti la precedente tabella allegata al Decreto n° 184. Sono da definire ancora alcuni punti importati che riguardano specificatamente la gestione delle risorse, le modalità di rientro all’Ente di coloro che hanno presentato l’opzione, il trattamento previdenziale e pensionistico, il comporto dei periodi assenza per salute.
Il confronto è stato aggiornato al13 Giugno prevedendo un confronto non – stop che dovrebbe portare alla firma definitiva.
Roma, 12 giugno 2000
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