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La riduzione a 35 ore dell’orario del personale ATA. Nuova puntualizzazione

Le ingerenze del Ministero dell’Economia e dei Revisori dei Conti non debbono e non possono limitare l’autonomia delle parti negoziali e della contrattazione

08/09/2006
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Con una Nota del 6 giugno 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze si lanciano avvertimenti alle scuole circa i limiti entro i quali operare la riduzione di orario a 35 ore settimanali per il personale ATA a i sensi dell’articolo 54 del CCNL 2002-2005.

Si rende di nuovo necessario puntualizzare quanto abbiamo sostenuto già in precedenti note.
Il personale ata in base all’ art. 50 del Ccnl ha un orario ordinario di lavoro che è di norma di 6 ore consecutive antimeridiane o pomeridiane solo nel caso di istituzioni educative o di convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. Premesso che di “norma” significa salvo eccezione, ne consegue che le eccezioni non sono un fatto automatico ma una decisione da concordare in contrattazione.
Secondo noi, partire dalle considerazioni su ciò che il Ccnl 2002-2005 indica come “ordinario” e su ciò che invece indica come “eccezionale” è indispensabile per verificare di volta in volta se nella singola scuola esistono le condizioni per estendere la riduzione a 35 ore settimanali a tutto o una parte del personale.
Il contratto di istituto è dunque lo strumento per risolvere il problema. Qualsiasi intervento esterno alla scuola (pareri dei Csa, note delle ragionerie provinciali dello Stato, rilievi dei revisori dei conti, ecc) per quanto ci riguarda è un tentativo di spostare le decisioni della contrattazioni in un ambito di tipo amministrativo.

Fatte queste premesse, riteniamo utile ribadire la posizione della FLC Cgil:

1. la riduzione a 35 ore settimanali, si applica indistintamente a tutto il personale che lavora presso:

  • gli istituti agrari con le aziende annesse

  • le istituzioni educative

  • le scuole che prolungano il loro orario per almeno tre giorni a settimana per più di 10 ore

2. in tutte le altre scuole, invece, la riduzione si applica solo a chi:

  • si alterna su turni diversi come ad esempio 7,30 -13,30 per alcuni giorni e 13,30 –19,30 per altri giorni

  • ha orari particolarmente disagiati come ad esempio nel caso dei corsi serali

  • attua l’orario flessibile con i rientri pomeridiani

  • ha un turno molto sfasato rispetto al modello ordinario delle sei ore continuative antimeridiane (ad esempio 7,30/13,30 oppure 8/14). E’ il caso piuttosto frequente di chi lavora dalle 10,30 alle16,30 con notevoli disagi rispetto al pasto e al tempo libero.

A tale proposito può essere di utile orientamento quanto pubblicato sul nostro sito il 22 gennaio 2001 e il 4 luglio 2002.

I Dirigenti Scolastici e le RSU sono nelle condizioni di difendere su questa tematica le proprie prerogative negoziali (come peraltro è previsto in modo specifico dal comma 2 dello stesso articolo 54 del CCNL del Comparto scuola) in ogni sede, da quella amministrativa a quella giurisdizionale.

Roma, 8 settembre 2006

Tag: 35 ore

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