FLC CGIL
Contratto Istruzione e ricerca, filo diretto

https://www.flcgil.it/@3813029
Home » Scuola » Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per il personale docente e Ata della scuola con contratto a tempo determinato.

02/02/2001
Decrease text size Increase  text size

Per il personale docente e Ata della scuola con contratto a tempo determinato

L'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ha la finalità di assegnare agli assicurati un'indennità in caso di perdita del lavoro.
L'assegnazione avviene a seguito di domanda ed in presenza di requisiti specifici che possono essere "normali" o "ridotti".
I requisiti definiti "ridotti" danno luogo ad una indennità calcolata in percentuale sulla retribuzione percepita l'anno precedente.
Essi requisiti sono più frequentemente posseduti da coloro che, come i "supplenti", lavorano solo occasionalmente e che, fino al 1988 (data di emanazione della legge 160), erano esclusi dall'obbligo assicurativo contro la disoccupazione e dalle relative prestazioni.

I "requisiti ridotti" ricorrono in presenza delle seguenti condizioni:

a) iscrizione, per almeno una settimana della vita lavorativa, all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione prima degli ultimi due anni, cioè entro la prima settimana del 1999 con versamenti effettuati o dovuti (prescrizione decennale dei versamenti stessi, se non versati). Detta iscrizione soddisfa il requisito di 2 anni dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
b) prestazione di almeno 78 giorni di attività lavorativa (per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria) nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda; tenendo conto oltre che delle giornate di lavoro effettivamente prestate anche delle festività, delle ferie dei riposi, della maternità e assimilabili purché retribuiti, coperti da contribuzione e relativi a un periodo considerato lavorativo.
c) Cessazione del rapporto (per il 2000) non avvenuta a seguito di dimissioni (L. finanziaria 1999): il diritto e la durata della prestazione sono da porre in relazione a tutti gli eventi intervenuti nell'anno solare di riferimento (messaggio INPS del 25-1-2001).

Domanda in presenza di requisiti ridotti (scadenza 31 marzo c.a.)
Pena la decadenza del diritto, la domanda va presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quelli in cui sono state totalizzate le 78 o più giornate che danno diritto all'indennità.
La domanda va indirizzata alle sezioni circoscrizionali per l'impiego e compilata in appositi moduli predisposti dall'Inps.
Anche in questo caso coloro che hanno interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni nell'anno solare di riferimento non hanno titolo a presentare la domanda.

Modulistica
La modulistica è costituita da:

* il Mod. "DS 21" (la domanda vera e propria) che va sottoscritto dal lavoratore e contiene i dati anagrafici, la dichiarazione relativa alle giornate lavorate, la delega al patrocinio, la delega per la riscossione delle quote sindacali, ecc. Il modello "DS 21" non è riproducibile e deve essere utilizzato esclusivamente quello fornito direttamente dall'Inps;
* il Mod. "DL 86/88 bis" che contiene la dichiarazione del datore di lavoro ai fini della corresponsione dell'indennità (nuovo modulo);
* il Mod. 01M o "equivalente" per certificare l'anzianità assicurativa;
* il Mod. "Anf/Prest" relativo all'assegno al nucleo familiare riferito alle giornate indennizzate.

Per la fornitura e la compilazione dei modelli si consiglia di rivolgersi alle sedi locali della Cgil Scuola e del patronato Cgil Inca.

Determinazione dell'importo
Per il calcolo dell'indennità spettante sono da prendere in considerazione due elementi:

* la retribuzione media giornaliera di riferimento;
* il numero di giornate indennizzabili pari a quelle effettivamente lavorate.

Determinati questi parametri, bisognerà calcolare la percentuale (30%) sulla retribuzione e moltiplicare il risultato per il numero delle giornate indennizzabili.
In questo modo si definirà l'importo dell'indennità da corrispondere, in un'unica soluzione, entro il 120° giorno dalla data di presentazione della domanda. La determinazione dell'importo della retribuzione media giornaliera e quella del numero delle giornate indennizzabili sono vincolate da specifiche disposizioni e riferimenti.
Risulta sempre utile verificare il possesso dei requisiti normali che danno luogo a una sufficiente copertura dei periodi di mancata retribuzione, in modo particolare per i supplenti temporanei nominati dal provveditore o dal capo d'istituto.

Servizi e comunicazioni

Articolo 33, Edizioni Conoscenza
Rivista Articolo 33
Filo diretto sul contratto
Filo diretto rinnovo contratto di lavoro
Ora e sempre esperienza!
Scuola: principali approfondimenti
Mobilità scuola 2018/2019
Testo Unico su salute e sicurezza integrato e aggiornato
Filo diretto sul contratto
Le funzioni nel consiglio di classe
Ricostruzione di carriera
Come si convocano i supplenti
Link utili
Logo MIUR
Logo MEF
Logo NOIPA
Logo INPS
Logo Fondo ESPERO
Logo EBINFOP
Seguici su facebook

FERMIAMO L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA!

Nei prossimi giorni potrai firmare
per il referendum abrogativo.

APPROFONDISCI