Graduatorie permanenti: risposte a quesiti
Abbiamo sottoposto all’ufficio concorsi del Ministero alcuni quesiti che ci erano stati posti in merito all’attuazione del decreto sulle graduatorie permanenti.
Abbiamo sottoposto all’ufficio concorsi del Ministero alcuni quesiti che ci erano stati posti in merito all’attuazione del decreto sulle graduatorie permanenti. Vi diamo qui brevemente le risposte relative a quelli per i quali si è trovato un consenso comune tra la nostra O.S. e l’ufficio interpellato:
Q. Modello 4, scelta delle scuole e dei circoli per le supplenze temporanee da conferirsi in base alla graduatoria di istituto: quante domande può fare in tutto un maestro elementare, soprattutto in presenza di istituti comprensivi?
R. Può chiedere comunque 30 scuole di cui 10 circoli didattici ( per esempio 10 circoli didattici e 20 istituti comprensivi). A maggior ragione la stessa scelta può compierla per esempio un maestro laureato il quale può chiedere con un’unica domanda fino a 10 circoli didattici e 20 venti scuole di altro tipo (istituti comprensivi., scuole medie e scuole secondarie superiori) senza che sia possibile distinguere tra posti di scuole elementare e classi di concorso a cui ha diritto. Tutta la normativa verrà comunque definita dopo l’uscita del regolamento sulle supplenze temporanee di cui il modello 4 rappresenta un’anticipazione.
Q. Il superamento delle prove del concorso ordinario prima del 22 giugno dà luogo al diritto di iscriversi nella graduatoria permanente?
R. Il regolamento chiarisce già che coloro che superano il concorso ordinario saranno inseriti in una successiva riapertura della graduatoria permanente da disporsi nel corso del prossimo anno scolastico ed in ogni caso la prova non può considerarsi superata fino alla chiusura nazionale del concorso stesso. L’argomento sarà oggetto di una circolare, attualmente in fase di redazione, con tutti i riferimenti normativi del caso. Questo dovrebbe fugare i timori di differenziazioni casuali tra i concorrenti, dovute ai diversi tempi di lavoro delle commissioni nelle diverse province.
Q. La documentazione può essere sostituita da dichiarazioni sostitutive?
R. Sì purchè queste siano rese ai sensi del Dpr 403/98, vale a dire: con dichiarazione resa e firmata davanti all’ufficiale che ritira le domande (consegna a mano) oppure con firma autografa accompagnata da fotocopia di carta d’identità o altro documento di riconoscimento, oppure con firma autenticata da un segretario comunale o da un notaio.
Q. I docenti abilitati in nuove classi di concorso degli ambiti disciplinari da 1 a 5 per effetto del decreto sugli ambiti disciplinari stessi e che possiedano i requisiti di servizio alla data del 25/5/99 entreranno in seconda fascia?
R. Sì infatti il D.M. 354, che estende loro l’abilitazione, è del 10/8/98 e quindi essi risultano al 25/5/99, data di entrata in vigore della legge 124/99, in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Q. E’ sufficiente che i 360 giorni di servizio prestati nel triennio precedente siano svolti in scuola statale per consentire l’inserimento nella seconda o nella terza fascia?
R. I 360 giorni di servizio richiesti alle diverse date per entrare nelle diverse fasce devono corrispondere, ai sensi della legge 124/99, ai vecchi requisiti che prevedevano la cumulabilità di materne ed elementari da un lato e medie e superiori dall’altro, ma non la cumulabilità tra i due gruppi.
Altre questioni saranno oggetto di ulteriori confronti, in quanto le risposte finora ottenuto risultavano poco soddisfacenti o non suffragate da una normativa adeguata.
Roma 1 giugno 2000
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