Dirigenti scolastici: Istituzione, organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto
Sulla gazzetta ufficiale n.187 del 12.08.1998, serie generale, è pubblicato il Decreto Ministeriale del 05.08.1998 relativo al titolo.
Sulla gazzetta ufficiale n.187 del 12.08.1998, serie generale, è pubblicato il Decreto Ministeriale del 05.08.1998 relativo al titolo.
Il passaggio alla qualifica dirigenziale dei Capi di Istituto è, ai sensi della legge 59 del 15.03.1997 art 21, comma 16, subordinato alla frequenza di specifico corso di formazione.
La formazione si attuerà in relazione al processo di autonomia della scuola e si articolerà in corsi-laboratorio. Sono previste “attività d’aula” con curricoli definiti e “attività in situazione” per un totale di 300 ore di lavoro.
I corsi che si dovranno svolgere in ambito regionale, avranno un percorso formativo distribuito nel periodo che va dal 1 gennaio 1998 al 31 agosto 2000. Non potranno partecipare al corso coloro che cessano dal servizio a decorrere dal 1 settembre 2000.
Specificità e rimandi vengono previsti per la partecipazione ai corsi in questione dei Capi di istituto in esonero sindacale, distaccato, comandato, utilizzato o collocato fuori ruolo, dei Capi di Istituto con incarico di Governo, o Sottosegretario di Stato ovvero in aspettativa per mandato parlamantare o amministrativo, dei Capi di Istituto collocati fuori ruolo in servizio all’estero.
DECRETO SUI CORSI DI FORMAZIONE DEI CAPI D’ISTITUTO
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, il Decreto sulla formazione dei Capi d’Istituto crea le condizioni effettive perché si realizzi una delle due condizioni per il riconoscimento della dirigenza ai Direttori e Presidi, essendo l’altra la realizzazione del dimensionamento ottimale della rete scolastica, il cui regolamento è già stato varato e che le Amministrazioni scolastiche e degli Enti locali sono in questi mesi impegnati ad applicare. I tempi delle due operazioni, 1 gennaio 1999-31 agosto 2000 l’espletamento dei corsi, entro dicembre 2000 (in realtà 31 agosto del 2000 se si vuole ragionare per anni scolastici) il dimensionamento, sono perfettamente coincidenti e tali da prefigurare l’attribuzione dello status dirigenziale per tutti i Capi d’Istituto nei tempi previsti dalla Legge 59/97.
Nel merito del decreto è necessario rilevare alcune questioni.
E’ condivisibile la metodologia dichiarata alla base dei corsi: la valorizzazione dell’esperienza dei corsisti e un ruolo attivo dei partecipanti. In questo senso è opportuna la presentazione del curriculum di ogni partecipante all’atto della domanda con la quale si sceglie il corso che si vuole frequentare in base alle offerte delle Agenzie che sono state ammesse a tenere i corsi. Anche questa possibilità, di scegliere fra i corsi presenti nelle offerte a livello regionale, è un fatto apprezzabile, essendo previsti dei correttivi laddove la scelta dei Capi d’Istituto dovesse cadere su poche agenzie.
Altri aspetti che ci sembrano positivi sono i contenuti della formazione scanditi in attività d’aula e attività sul campo di 150 ore ciascuna e l’elettività di alcuni di essi: quest’ultima opportunità consente di acquisire competenze e crediti professionali di cui si può chiedere la relativa certificazione.
Rimane a questo proposito da chiarire come saranno concessi tali certificazioni; infatti l’articolo 9 del decreto a cui si rinvia fa cenno ad una attività di valutazione supportata dal CEDE e dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ma sulla qualità e sul funzionamento dei corsi e non sulle competenze acquisite e da certificare a domanda del partecipante. E’ un punto ancora oscuro e confuso su cui va fatta chiarezza per dare correttezza e certezza a chi è impegnato, in costanza di attività lavorativa, in questo impegnativo corso di formazione lungo due anni.
Anche la localizzazione dei corsi, che noi abbiamo chiesto provinciali, è da verificare, giacché la struttura regionale dell’Amministrazione (le Sovrintendenze?) con il suo Comitato Tecnico dovrà assegnare i corsisti “tenuto conto del criterio di viciniorità della sede del corso e della sede di servizio e delle eventuali preferenze espresse dai Capi d’Istituto”.(art. 6 c. 3)
Su questi aspetti, come sulla certezza dei tempi di emanazione del bando previsto dall’art 5 per l’accreditamento e la selezione delle Agenzie e sui contenuti dello stesso bando, di dovrà procedere nell’opera di concertazione e di confronto col Ministero fin dai prossimi giorni.
Servizi e comunicazioni
I più letti
- Bonus Natale 2024: modificati i requisiti
- Personale ATA: si parte con le domande per le nuove posizioni economiche per assistenti e collaboratori [SCHEDA]
- Bonus Natale 2024: requisiti e modalità di accesso
- CGIL e UIL, sciopero generale di 8 ore, venerdì 29 novembre, per cambiare la manovra di bilancio
- “chiedilo a effellecì”: nuove posizioni economiche ATA, le novità. Venerdì 15 novembre ore 15:30 [VIDEO]
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Decreti ministeriali Decreto Ministeriale 140 del 12 luglio 2024 - Posizioni economiche personale ATA
- ARAN Nota ARAN del 5 novembre 2024 - Compiti CS e assistenza alunni
- Note ministeriali Nota ministeriale 184801 del 5 novembre 2024 - Procedura concorsuale per accesso ruolo insegnati religione cattolica secondaria primo e secondo grado
- Note ministeriali Nota ministeriale 184796 del 5 novembre 2024 - Procedura concorsuale per accesso ruolo insegnanti religione cattolica infanzia e primaria
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici