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Pensioni: scuola, ancora in alto mare la circolare per la cessazione dal servizio

In fase di elaborazione il provvedimento sui criteri di accessibilità al pensionamento dal 1 settembre 2012 e i termini per la presentazione delle domande da parte del personale della scuola.

16/01/2012
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Nell'incontro al MIUR, richiesto dalla FLC CGIL, insieme ad altre organizzazioni sindacali sulle cessazioni dal servizio per il comparto scuola a decorrere dal 1 settembre 2012, è emerso ciò che la FLC CGIL denuncia da tempo: il decreto Salva Italia, convertito nella legge 214 del 22 dicembre 2011 ha reso la materia previdenziale molto più complessa rispetto all’esigibilità del diritto, oltre ad aver aggravato le condizioni personali e professionali dei lavoratori, costretti al lavoro in età improponibili.

Il 12 gennaio abbiamo appreso che il  provvedimento con cui l’Amministrazione comunica i criteri di accessibilità al pensionamento e i termini per la presentazione delle domande, è ancora in fase di elaborazione, in attesa di un incontro fra INPDAP, Funzione Pubblica e IGOP, richiesto dal Ministero dell’Istruzione per i dovuti chiarimenti sull’applicazione delle nuove disposizioni in materia.

In particolare non è chiaro come verrà applicato l’art. 72, comma 11 della legge 133/08, sia per i casi di pensionamento così detto “forzoso”, sia per i casi di richieste di permanenza in servizio, poiché tale disposizione configge con le regole del sistema contributivo, introdotte in via definitiva con la riforma Fornero. Infatti, è da chiarire se in questi casi l’età anagrafica e contributiva sia quella richiesta nell’anno 2011 oppure se ci si debba riferire ai nuovi parametri introdotti per l’anno 2012 (66 anni di età – 41 anni e 1 mese di contribuzione per le donne/42 anni e 1 mese per gli uomini) o addirittura se i 70 anni non diventino il discrimine del così detto pensionamento forzoso.

E' invece acquisito che per i pensionamenti a domanda, per i quali si applicano le disposizioni pre vigenti (sistema delle quote o 40 anni di servizio), il personale deve aver necessariamente  maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2011.

Valutata la complessità della materia, i sindacati hanno sottolineato la necessità di interventi di chiarimento, sostenendo l’opportunità di separare la tempistica dei pensionamenti a domanda da quella che concerne l’applicazione dell’art. 72 comma 11 della legge 133/08.

L’Amministrazione si è riservata una risposta anche in relazione alle risultanze dell’incontro congiunto con INPDAP e IGOP.

I termini per la presentazione delle domande quindi slitteranno, probabilmente al prossimo mese di febbraio. Vi invitiamo nel frattempo a recarvi presso le nostre sedi e presso le sedi INCA CGIL per la consulenza specifica.

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