Regolamento organici scuola: rischio gravissimo di ridurre drasticamente la qualità dell’accoglienza degli alunni con disabilità
L’art. 5 del regolamento per la definizione degli organici introduce procedure capestro per la costituzione di classi iniziali con non di 20 alunni che accolgono alunni con disabilità.
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A ben leggere l’articolo 5 del Regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica e la ridefinizione degli organici, di recente approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, si vede chiaramente che si vuole costruire un percorso ad ostacoli per le scuole al fine di impedire la costituzione di classi prime con non più di 20 componenti laddove siano accolti alunni con disabilità.
Infatti, tralasciando di notare quanto abbiamo già fatto rilevare fin da subito, e cioè che il comma 3 dello stesso articolo comunque afferma che la costituzione di classi iniziali con non più di 20 alunni può avvenire solo nel limite delle dotazioni organiche complessive, non vi è chi non veda che le classi prime con non più di 20 alunni che accolgono alunni con disabilità difficilmente saranno costituite stanti le condizioni che vengono poste per la loro attivazione.
La costituzione di classi prime con non più di 20 alunni comprendenti allievi con disabilità può verificarsi solo alle seguenti condizioni:
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esplicitare e motivare la necessità della costituzione della classe con 20 alunni;
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elaborare un progetto articolato di integrazione;
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definire nel progetto espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno o da altro personale operante nella scuola.
Ciò vuol dire che, senza ancora conoscere l’alunno con disabilità, sulla base delle relazioni, talora incomplete, della scuola di provenienza occorre definire dettagliatamente un progetto articolato che coinvolga tutti gli operatori.
Ma l’elaborazione di tale progetto comprensivo di metodologie e strategie, che poi altro non è che un Progetto Educativo Individualizzato (PEI), è impossibile da produrre in questo momento per varie ragioni:
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non è pervenuta in questa fase tutta la documentazione dalle scuole di provenienza;
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i PEI devono essere formulati secondo le nuove modalità indicate dall’Intesa della Conferenza Unificata Stato/Regioni del 20 marzo 2008;
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per cui gli stessi PEI possono essere predisposti solo dopo l’assegnazione dell’alunno alla classe e tenendo conto della Diagnosi Funzionale (DF);
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ma la Diagnosi Funzionale nella nuova versione include il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che va definito secondo i nuovi criteri individuati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. E la stesura di tale DF va fatta ad ogni passaggio di grado di istruzione da parte dell’Unità Multidisciplinare competente per territorio affiancata da un esperto di pedagogia e didattica designato dall’USP e da un operatore esperto in carico ai Piani di Zona Enti Locali o ASL. Tale Unità Multidisciplinare provvede a definire, fra le altre cose, anche le competenze professionali di sostegno.
Ora, se allo stato dei fatti non esiste la Diagnosi Funzionale, come sopra descritta e inclusiva del PDF, è impossibile redigere un serio progetto su cui basare la richiesta di classi prime con non più di 20 alunni.
Una vera e propria montagna di carte e una vera corsa ad ostacoli che dovrebbe dare il destro all’Ufficio scolastico provinciale di impedire di fatto la costituzione di classi iniziali con non più di 20 alunni.
Roma, 18 marzo 2009
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