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Il Ministero ribadisce: sono annullate le sanzioni pregresse dei Centri per l’impiego

Con la nota prot. n. 2265 dell’11 febbraio 2008 il Ministero scrive agli uffici periferici per sostenere i Dirigenti Scolastici che giustamente non pagano multe riferite al periodo precedente il 7 settembre 2007.

12/02/2008
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Nell’incontro del 7 settembre 2008 alla Direzione generale del Personale della scuola del Ministero della Pubblica Istruzione abbiamo richiamato il Ministero ad un impegno concreto a sostegno di quelle scuole che vengono sanzionate per aver comunicato in ritardo il conferimento delle supplenze ai centri per l’impiego: ciò perché quelle sanzioni, riferite a condotte poste in essere prima del 7 settembre (data di approvazione del Decreto), sono state annullate dall’articolo 2 comma 4 del D.L. 147/2007 convertito in legge n.176/2007. Tanto più che con circolare del 17 gennaio 2008, di cui abbiamo dato notizia il 7 febbraio 2008, a proposito dell’interpretazione della legge citata, il Ministero del Lavoro esplicita con chiarezza che le scuole non devono pagare quelle multe in quanto annullate e anzi le stesse scuole, se hanno pagato le multe riferite a quel periodo, devono essere risarcite. Infatti, in alcune realtà accade che i Centri per l’impiego, nonostante la legge e la circolare del Ministero del Lavoro, continuano sanzionare i Dirigenti Scolastici per comunicazione tardive comunque sanate dalla legge.

A seguito di quelle nostre sollecitazioni il Ministero della Pubblica Istruzione ha tempestivamente inviato una nota (prot. n. 2265 dell’11 febbraio 2008), a firma del facente funzione del Direttore generale Giampaolo Pilo, a tutti gli Uffici Scolastici regionali e Provinciali, affinché sostengano le scuole in questa posizione che il Ministero del Lavoro con la nota citata inequivocabilmente interpreta a favore delle scuole.

Roma, 12 febbraio 2008

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