
Scuola: Disegno di Legge Bersani ter, sanzioni disciplinari docenti
Il disegno di legge in discussione alla Camera contiene la revisione delle norme che regolamentano l’irrogazione di sanzioni disciplinari gravi ai docenti


Forse anche alla luce dei recenti episodi di cronaca, le norme del TU istruzione, di cui al DL.vo DLvo 297/94, nella parte relativa alla irrogazione delle sanzioni ai docenti ed alla sospensione cautelare dal servizio, sono in corso di revisione.
A parte la modifica relativa alla competenza ad irrogare le sanzioni superiori all’avvertimento che per ovvi motivi passa dal Provveditore agli studi al direttore Generale dell’ufficio Scolastico Regionale, nel testo che sarà in esame della Camera nel mese di luglio, si prevede un depotenziamento del parere del Cnpi che diviene obbligatorio, non vincolante e che dovrà essere reso entro 60 giorni, trascorsi i quali, l’amministrazione potrà comunque procedere all’irrogazione della sanzione.
Per quanto attiene alla sospensione cautelare, i provvedimenti di sospensione cautelare saranno disposti, di regola, dal Dirigente dell’ufficio scolastico regionale salvo che gravi episodi non giustifichino un intervento più immediato del Dirigente Scolastico; tuttavia, in questo caso, secondo le norme in via di approvazione, occorrerebbe la successiva conferma o revoca del provvedimento entro 15 giorni.
Detta disposizione, però, così come prevista, non può essere accettata.
La norma in questione è chiaramente frutto di un allarme sociale e dei recenti fatti di cronaca, spesso a sproposito, pubblicizzati. In primo luogo un così grave provvedimento, che se preso incautamente può ledere l’immagine oltre che l’equilibrio psicofisico del lavoratore, anzitutto deve essere adeguatamente motivato con riferimento a circostanza concrete e precise ed in ogni caso limitato ad ipotesi tassative che riguardino il pericolo di incolumità fisica degli allievi o di grave turbamento psicologico dei medesimi o comunque di comportamenti riscontrati come gravi che in ogni caso devono chiaramente essere specificati per impedire ogni possibile abuso. Pertanto la locuzione che si legge nel disegno di legge: “ Se ricorrono ragioni di particolare urgenza dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell’ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l’istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, la sospensione cautelare è disposta dal dirigente scolastico” deve essere modificata..
Proprio avuto riguardo alla gravità delle conseguenze che un provvedimento incautamente adottato possa portare sul lavoratore, il provvedimento di conferma o di revoca deve essere preso entro un termine più breve di 7 giorni in luogo dei 15, salvo proroga a 15 giorni per motivate esigenze istruttorie.
Infine, ma non per importanza, appare gravissima, l’abolizione, in questa fase, della funzione consultiva del collegio dei docenti della scuola ove il docente presta servizio. Appare, infatti, fin troppo ovvio come non si possa lasciare al Dirigente Scolastico o al Direttore Generale una così delicata responsabilità senza che sia stato assunto come vincolante il parere dell’organo collegiale in questione.
Roma, 25 giugno 2007
Servizi e comunicazioni
Il futuro comincia ogni mattina alle 8.00
I più letti
-
Mobilità scuola 2025/2026 personale docente, educativo e ATA
-
Corsi INDIRE per la specializzazione su sostegno, un condono per i titoli esteri. A rischio la qualità della formazione
-
Milleproroghe: il Governo non proroga i contratti ATA per il PNRR e Agenda Sud. Le misure contenute nella legge
-
Concorso PNRR 2 scuola secondaria: segnalati errori nelle opzioni di risposta. La FLC CGIL chiede chiarimenti al MIM
-
Elenchi aggiuntivi 1 fascia GPS: le istanze dal 14 al 29 aprile 2025
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Decreti direttoriali Decreto Direttoriale 205 del 06 marzo 2025 - Definizione profili disciplinari nuovi settori artistico-disciplinari AFAM
- Note ministeriali Nota 52852 del 3 marzo 2025 - Trasmissione OM mobilità personale docente, educativo ed ATA e OM insegnanti di religione cattolica as 2025-26
- Ordinanze ministeriali Ordinanza Ministeriale 36 del 28 febbraio 2025 - Mobilità personale docente, educativo ed ATA anno scolastico 2025/2026
- Ordinanze ministeriali Ordinanza Ministeriale 37 del 28 febbraio 2025 - Mobilità insegnanti religione cattolica anno scolastico 2025/2026
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici