Importante sentenza del Tribunale di Camerino: è antisindacale non dare la documentazione alla RSU
Sentenza del Tribunale di Camerino n. 165/4 del 9 gennaio 2006. Cifre e nomi dei dipendenti pagati con il fondo non sono dati riservati
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Si chiude con una chiara vittoria per il sindacato la vicenda che ha visto impegnati per oltre un anno la FLC Cgil insieme alla Cisl Scuola e allo Snals di Macerata e l'Amministrazione di una istituzione scolastica delle Marche condannata dal giudice per comportamento antisindacale, essendosi il Dirigenti Scolastico rifiutato di consegnare alla RSU la documentazione necessaria alla trattativa per l'utilizzo del fondo di istituto.
In una recente sentenza il Tribunale di Camerino (n. 165/4 del 9.1.2006) ha condannato l'amministrazione della scuola perchè aveva sistematicamente rifiutato la consegna alla RSU di tutta la documentazione relativa al fondo di istituto (nomi, cifre, composizione ecc). Il giudice, nell’accogliere il ricorso presentato dalla FLC Cgil, dalla Cisl Scuola e dallo Snals di Macerata, ha evidenziato come la condotta “ostruzionistica” posta in essere dal Dirigente scolastico di persistente rifiuto nel consegnare alla RSU tutta la documentazione relativa all’utilizzo del fondo con l’indicazione di tutti i nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi si configura come comportamento antisindacale ai sensi dell’ex art. 28 della Legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori) perché “lesiva delle prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali in una materia particolarmente delicata come quella della gestione e distribuzione delle risorse finanziarie della scuola”.
L'Amministrazione scolastica aveva fornito informazioni di carattere generico rifiutandosi di consegnare come richiesto dalla RSU un prospetto analitico dei nomi dei lavoratori che avevano avuto accesso al fondo con le attività singolarmente svolte opponendo motivi di privacy. Ma anche su quest’ultimo punto il Giudice ha affermato che la normativa contrattuale (art. 6 Ccnl) non lascia alcun dubbio “sulla doverosità dell’ostensione dei prospetti riepilogativi, ma necessariamente dettagliati” e che il comportamento dell'Amministrazione “non trova inoltre alcuna giustificazione, neppure nelle asserite esigenze di privacy”.
Roma, 7 marzo 2006
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