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AFAM: importanti indicazioni del MUR su inconferibilità e incompatibilità dell’incarico di presidente e sul potere di firma dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei docenti

I candidati presidenti devono dichiarare di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui al D. Lgs. 39/13. La sottoscrizione dei contratti spetta al direttore.

15/06/2022
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Con nota 7967 del 14 giugno 2022 il MUR ricorda che per l’incarico di Presidente delle Istituzioni AFAM si applica il d.lgs. 39/13 recante “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Pertanto le istituzioni che indicano la terna entro la quale il Ministro individua il Presidente, oltre ai requisiti previsti dalla legge, devono acquisire preventivamente da parte di tutti e tre i candidati, l’autodichiarazione che attesti l’insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità.

Lo schema di autodichiarazione è allegato alla nota ministeriale.

In mancanza di tale autocertificazione il Ministero si troverà nelle condizioni di dover chiedere un’integrazione documentale, con inevitabili ritardi sul perfezionamento della nomina.

Ricordiamo che il D.Lgs. 39/13 è applicativo della cosiddetta Legge Severino (Legge 190/12) e regola i casi inconferibilità di incarichi

  • in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione
  • a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni
  • a componenti di organi di indirizzo politico.

Inoltre regola i casi di incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche

  • in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale
  • di componenti di organi di indirizzo politico.

Ricordiamo sui requisiti necessari per poter essere designati nella terna il MUR ha emanato una specifica nota 5972/21. A questo link un approfondimento di tali disposizioni.

Con un’altra nota ministeriale, n. 7673 del 7 giugno 2022, il MUR stabilisce che la competenza alla stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con il personale docente è attribuita ai Direttore. I contratti e la documentazione ad essi correlata dovranno essere inviati alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, per la registrazione e l’apertura della partita stipendiale.

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