AFAM: individuazione della terna dei candidati per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione delle istituzioni. Le indicazioni del MUR
Nota ministeriale a seguito di varie sentenze della giustizia amministrativa. Il consiglio accademico deve vagliare attentamente i curriculum dei candidati.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con nota 5972 del 26 aprile 2021 fornisce indicazioni sui criteri di individuazione da parte del Consiglio Accademico della terna dei candidati all’interno della quale il Ministro individua il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle singole istituzioni.
La nota, in premessa, ricorda che la norma di riferimento (l’art. 5 comma 2 del DPR 132/03) stabilisce che il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio accademico, “in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell’ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell’ambito artistico e culturale”.
Anche a seguito di alcune sentenze della giustizia amministrativa (in particolare quella del Consiglio di Stato Sezione VI, 2 dicembre 2020, n. 7647) il ministero segnala che possono entrare nella terna solo coloro che siano in possesso di “alta qualificazione professionale e manageriale” e, in aggiunta, di uno dei due seguenti ulteriori requisiti: “comprovata esperienza maturata nell’ambito di organi di gestione di istituzioni culturali” oppure “riconosciuta competenza nell’ambito artistico e culturale”. Da notare che mentre l’esperienza negli organi di gestione di istituzioni culturali deve essere comprovata ossia è necessario presentare la documentazione che certifica la partecipazione in tali organi, la competenza nell’ambito artistico e culturale deve essere riconosciuta a partire dalla presentazione di un curriculum.
Conseguentemente la nota stabilisce che nella terna possono essere inseriti esclusivamente i candidati in possesso di due dei tre requisiti previsti dal DPR 132/03 di cui uno deve essere obbligatoriamente l’”alta qualificazione professionale e manageriale”. A tal fine i consigli accademici devono acquisire la documentazione necessaria e nel verbale della delibera di designazione deve essere indicato analiticamente il possesso dei requisiti richiesti.
Infine, la nota ricorda che in caso di mancata applicazione delle disposizioni di legge e/o di documentazione insufficiente il Ministero sarà costretto a chiedere la riformulazione della terna e/o l’integrazione della documentazione.
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