Sulla formazione del RLS il primo accordo è nella scuola privata
Accordo nazionale per lo svolgimento dei corsi di formazione rivolti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 626/94 raggiunto con l' AGIDAE
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Pubblichiamo di seguito l'Accordo nazionale per lo svolgimento dei corsi di formazione rivolti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 626/94 raggiunto con l' AGIDAE il giorno 8 ottobre 1997.
Si tratta del primo accordo sull'argomento che le OO.SS. hanno raggiunto nell'ambito del comparto scuola complessivamente inteso e che fa seguito all'accordo sul RLS dell'11 aprile 1997 raggiunto con la stessa associazione padronale.
I contenuti dei corsi di formazione sono quelli previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16 gennaio 1997 e pertanto l'accordo può essere utilizzato in via orientativa come punto di riferimento per accordi provinciali o territoriali sull'argomento.
Roma, 31 luglio 1998
ACCORDO NAZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.626/94
Il giorno 8 ottobre 1997 tra l'AGIDAE e la CGIL-SCUOLA, la CISL-SCUOLA, il SINASCA-CISL, la UIL-SCUOLA e lo SNALS,
(Omissis....)
Si conviene quanto segue:
A) Modalità del corso di formazione per i R.L.S.
1) Tutti i lavoratori eletti o designati secondo le modalità indicate nel citato Accordo Nazionale dell'11 aprile 1997, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione della durata minima di 32 ore sulle materie concernenti l'incarico.
2) Il corso di formazione, i cui costi sono a carico dei datori di lavoro, potrà essere organizzato anche su base provinciale e/o regionale.
3) La durata minima del corso è di 32 ore, ripartite su non meno di 5 giorni lavorativi. Il R.L.S. è dispensato dallo svolgere attività lavorativa per la durata dell'intero corso. Qualora le ore di durata del corso fossero superiori all'orario settimanale individuale, le ore eccedenti vengono considerate come ore di ferie aggiuntive a quelle previste dal vigente CCNL.
4) Per la durata dell'intero corso spetta al R.L.S. la normale retribuzione e un rimborso chilometrico, qualora la sede del corso sia distante oltre 20 Km dalla abituale sede lavorativa. Il rimborso è pari ad un quinto del costo della benzina per chilometro.
5) In caso di assenza dal corso, per motivi non dipendenti dalla volontà del R.L.S. e comunque previsti dal vigente CCNL, il R.L.S. sarà chiamato ad un eventuale successivo corso, con rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto riportato al punto 4.
B) Contenuti minimi in materia di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ruolo degli Organismi Paritetici.
La salute sui posti di lavoro è il risultato di un'azione congiunta, flutto della collaborazione tra le parti coinvolte. Per attuare concretamente tale principio, il presente accordo prevede interventi di formazione rivolti sia ai lavoratori che ai rappresentanti per la sicurezza.
Per i contenuti minimi della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le parti, nel rispetto di quanto all'art.1 del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997, indicano nel successivo schema le specifiche materie oggetto del corso di formazione, che potranno comportare integrazioni e approfondimenti secondo i particolari indirizzi didattici di ciascun istituto.
Il comma 6 dell'art. 22 del D.lvo 626/94 assegna agli Organismi paritetici un ruolo fondamentale e centrale per quanto riguarda la promozione e la progettazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, tanto da far assumere agli organismi stessi un importante ruolo di monitoraggio nelle varie fasi del processo formativo e pertanto è opportuno che vengano attivati e ricercati i necessari ed idonei collegamenti con tutte quelle strutture pubbliche e private, che potranno contribuire ai vari livelli alla realizzazione del percorso formativo, cosi come definito ai punti i e 2 della Seconda Parte dell'Accordo Nazionale dell'11 aprile 1997.
SCHEMA FORMATIVO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:
1) Aspetti applicativi della nuova normativa
2) Aspetti giuridici generali
2.1) i principi costituzionali e civilisti
2.2) i soggetti destinatari delle normative
- datore di lavoro
- lavoratore
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- dirigente
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- medico competente.
2.3)1 principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Le misure di prevenzione in generale.
2.4) I diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori: informazione, formazione, consultazione ecc.
2.5) Le funzioni di vigilanza.
3) Le norme di igiene e sicurezza del lavoro.
3.1) Le normative previgenti al D.lvo 626/94; DPR n. 547/55, DPR n.303/56 ecc., in generale, Direttive comunitarie
3.2) Il D.lvo n. 626/94
3.3) Definizione ed individuazione dei fattori di rischio
3.4) La valutazione del rischio: significato e procedure
3.5) Individuazione delle misure di prevenzione (tecniche, organizzative, procedurali)
4) La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
4.1) Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza: D.lvo 626/94
4.2) Risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo
4.3) Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella logica partecipativa e nel quadro delle relazioni sindacali;
4.4) L'accordo di comparto e la sua applicazione.
5) Nozioni di comunicazioni
5.1) Comunicazioni interpersonale e di gruppo in relazione al ruolo partecipativo del R.L.S
5.2) Comunicazione attiva/passiva con i lavoratori
5.3) Comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione
Alla fine del corso, sarà rilasciato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un attestato comprovante l'avvenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'attestazione è depositata in originale presso la direzione dell'istituto. Gli elenchi dei partecipanti al corso saranno depositati presso la Commissione Paritetica Regionale e da questa inviati alla Commissione Paritetica Nazionale.
C) La docenza
Le parti concordano che lo svolgimento della docenza in ordine alle materie i cui contenuti vertono su diritti e doveri del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, di cui ai punti 4) e 5), possa essere affidata a docenti segnalati dalle 00.55. di Categoria, firmatarie del CCNL, che comunicheranno i nominativi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo alla Commissione Paritetica Nazionale, che li trasmetterà alle Commissioni Paritetiche Regionali per competenza.
D) Obblighi del datore di lavoro
I lavoratori, anche attraverso l'intervento dei loro R.L.S. , devono ricevere, secondo il dispositivo legislativo, una formazione adeguata ( art. 19, lettera g, D.lvo 626/94 e art. 1 Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997).
Le materie oggetto della formazione dei lavoratori sono:
1) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.
2) Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sui posti di lavoro.
3) Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.
4) Materie previste dall'accordo nazionale dell'11 aprile 1997.
Letto, approvato e sottoscritto.
AGIDAE CGIL-SCUOLA CISL-SCUOLA SINASCA-CISL UIL-SCUOLA SNALS
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