Religione e credito scolastico: il TAR accoglie la richiesta di sospensiva dell’ordinanza sugli esami di stato
Con sentenza del 23 maggio 2007 il TAR del Lazio sospende in via cautelare i punti 13 e 14 dell’articolo 8 dell’OM 26/2007 sulle modalità di svolgimento dell’esame di stato.
Arriva a fagiolo sulle polemiche riguardanti la valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica la sentenza del 23 maggio 2007 con cui TAR del Lazio sospende in via cautelare i punti 13 e 14 dell’articolo 8 dell’OM 26/2007 sulle modalità di svolgimento dell’esame di stato ravvisandovi, come aveva sostenuto la FLC Cgil, il rischio di violazione della Costituzione e di altre norme di legge. L’ordinanza in questione infatti prevedeva che la frequenza dell’insegnamento della Religione Cattolica o dell’attività alternativa costituisse elemento di attribuzione in sede di scrutinio finale del credito scolastico utile per l’ammissione e per la valutazione finale nell’esame di Stato, smentendo così la stessa Corte Costituzionale (sentenza 13/1991).
Contro questa misura si erano appellate alcune associazioni e molte confessioni religiose diverse da quella cattolica.
Sono significative anche le motivazioni con cui il TAR ha accolto la richiesta di sospensiva, motivazioni che lasciano presagire un parere coerente nella sessione che affronterà tutto il merito della questione e che, riferendosi in particolare a quanto previsto dal D.Lgsl n. 297/ 1994 ( il testo unico della scuola) così recitano:
“la predetta norma configura l’insegnamento della religione come una materia extracurriculare, come è dimostrato dal fatto che il relativo giudizio – per coloro che se ne avvalgono – non fa parte della pagella ma deve essere comunicato con una separata "speciale nota"; “
“sul piano didattico, l’insegnamento della religione non può, a nessun titolo, concorrere alla formazione del "credito scolastico"di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono né l’insegnamento religioso e né usufruiscono di attività sostitutive; “
Sarà ora compito del Ministero avvisare urgentemente (leggasi: urgentemente!) del cambiamento di indicazione le scuole che tra pochi giorni saranno impegnate negli scrutini in questione.
Roma, 24 maggio 2007
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