Più privato, più contributi, meno pubblico, meno Costituzione
Le regalie alla scuola privata nascoste in un emendamento al D.L. 205/2005
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Chi: il Governo
Che cosa: un emendamento al Decreto Legge 205/2005 "Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui" (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2005)
Dove: al Senato
Identificativo: Atto Senato 3684, emendamento 1.0.8
Quando: la discussione in Aula è prevista per l’11 gennaio
Posta in gioco:
a) continuano a valere per tutte le scuole non paritarie e per le scuole primarie parificate le disposizioni di legge che risalgono agli anni trenta con relativi contributi economici, che vengono incrementati;
b) si introduce una nuova tipologia di privato, la scuola non statale non paritaria
c) non si vogliono far applicare i contratti di lavoro a chi opera in queste scuole, considerato che non sono mai citati;
d) si riducono i poteri di controllo e verifica del Parlamento;
e) si aggira l’art.33 della Costituzione;
f) si apre la strada al rilascio dei titoli di studio da parte delle scuole non statali non paritarie.
Giudizio: contrario.
Perché:
a) non ci sono i motivi di urgenza che giustificano il ricorso al Decreto Legge
b) a fronte di un incremento delle spese a carico dello Stato non è prevista la necessaria copertura finanziaria. La Commissione bilancio del Senato ha rilevato tale anomalia ma non ha pronunciato un parere su tale emendamento che verrà messo ai voti in Aula l’11 gennaio 2006 senza parere sulla copertura finanziaria
c) si espropria il Parlamento da ogni ruolo su una materia delicatissima e con implicazioni costituzionali. Non a caso la Legge 62/2000 prevedeva che “ Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente il Ministro (…), con un proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni (n.d.r: sono le norme contenute nella Parte II, Titolo VIII “Istruzione non statale”, Decreto legislativo 297/1994) …” in modo tale da consentire una discussione parlamentare più ampia, più profonda e più specifica
d) si istituisce una nuova tipologia di scuole private (“scuola non statale non paritaria”) finalizzata a mantenere e ad estendere specifiche condizioni di favore
e) l’istituzione della “scuola non statale non paritaria” e la sua regolamentazione contrastano con la sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 4 giugno 1958 che ha eliminato i controlli preventivi del Ministero che oggi si vogliono reintrodurre. E’ evidente che la norma risente degli orientamenti assunti dal Ministero e dal Governo sulla “questione islamica”
f) si estende alle scuole statali non paritarie la funzione di assolvimento del diritto – dovere all’istruzione e alla formazione, prima esclusa, che rappresenta l’anticamera per il rilascio dei titoli di studio
g) si ampliano le convenzioni alle scuole elementari parificate e si estende l’istituto della parificazione a tutte le scuole elementari paritarie in aperta violazione dell’art. 33 della Costituzione
h) si prevede un incremento della convenzione economica che regola le scuole elementari parificate attualmente regolate con convenzione onerosa;
i) si prevede che la convenzione possa essere estesa a tutte le scuole primarie paritarie che prima non la possedevano introducendo così il finanziamento diretto esplicitamente negato dall’art. 33 della Costituzione.
j) si eliminano i requisiti previsti per le scuole elementari parificate (es: natura speciale della titolarità, gratuità di iscrizione e di frequenza, ecc.) che ne motivarono all’epoca la nascita e il proseguimento, così si potranno tranquillamente evitare pur continuando, o incominciando, a ricevere un finanziamento diretto;
k) si introduce il “Gioco dell’oca” per Legge:
-
si inserisce una norma come urgente in un decreto legge
-
con quella norma si rinvia ad un futuro regolamento la regolazione delle modalità di funzionamento delle scuole private non paritarie in attuazione del comma 7 dell’articolo 1 della legge 62/2000
-
il comma 7 prevede che il Regolamento si faccia ora e su altre questioni
-
per non fare ciò che dice il comma 7 bisogna introdurre una norma in un Decreto
-
il gioco ricomincia dal primo pallino…
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