Piemonte: firmato con la Fism il primo accordo regionale
Il giorno 15 dicembre 2003 è stato siglato l’accordo regionale tra le OO.SS CGIL scuola - CISL scuola e la FISM
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Il giorno 15 dicembre 2003 è stato siglato l’accordo regionale tra le OO.SS CGIL scuola - CISL scuola e la FISM (Federazione Italiana Scuola Materne).
L’accordo riguarda 455 scuola materne paritarie nella regione Piemonte di cui 189 solo nella provincia di Torino.
Si tratta dell’unico accordo regionale stipulato su tutto il territorio nazionale: le altre regione non hanno avviato alcuna trattativa o presentato piattaforme per la contrattazione di 2° livello sebbene quest’ultima sia prevista dal contratto nazionale. Questa precisazione vuole evidenziare quanto siano difficili, in questo settore, le relazioni sindacali: da una parte, gli Enti Gestori, non hanno alcun interesse ad affrontare con le OO.SS. aspetti dell’organizzazione del lavoro specifici delle diverse realtà e quindi non normati dalla contrattazione nazionale; dall’altra per le Organizzazioni Sindacali rimane il problema delicato di organizzare collettivamente e sindacalmente realtà lavorative che restano, per la stragrande maggioranza, sotto la soglia dei 15 dipendenti.
L’accordo del Piemonte riguarda sostanzialmente due punti del CCNL che, da sempre, hanno generato comportamenti e trattamenti difformi nei confronti dei dipendenti delle scuole materne private. Uno riguarda la gestione e la distribuzione dell’orario di lavoro del personale docente ed il secondo l’articolazione dell’attività didattica che il CCNL stabilisce della durata di 10 mesi in ogni anno scolastico (art. 42).
Sul primo punto l’accordo siglato prevede che le ore prestate in più oltre le 32 settimanali fino alle 35 (flessibilità) danno diritto a 4 settimane di ferie aggiuntive da usufruire nel mese di luglio. Tali giornate potranno, a richiesta del dipendente, essere frazionate in ore e utilizzate come permessi in aggiunta a quelli già previsti dal CCNL all’art. 54 o a recupero ritardi.
L’intesa sul secondo punto invece prevede due regolamentazioni diverse per il personale che lavora, durante l’anno, 35 ore settimanali oppure 32.
Innanzitutto viene stabilito che l’attività svolta con i bambini nel mese di luglio può essere richiesta per un massimo di 10 giorni consecutivi e viene riconosciuta come attività aggiuntiva quindi retribuita con un compenso accessori aggiuntivo che, per il personale a 35 ore settimanale, è di 640 € e per il personale a 32 ore, è costituito dalla maggiorazione del 10% della retribuzione.Lo stesso trattamento viene riconosciuto anche al personale non docente che è impegnato in sedi dove c’è attività aggiuntiva con i bambini.
Si tratta di un accordo che, in buona sostanza, regolamenta una situazione di fatto esistente nella maggior parte delle scuole del Piemonte e che il CCNL non ha potuto normare e cioè la prestazione delle 35 ore settimanali come costante e l’attività delle scuole che, ovviamente, prosegue a Luglio.
Politicamente si raggiunge un obiettivo rilevante e cioè l’importanza delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata riconosciuta anche dalla FISM come indispensabile per contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle proprie condizioni di lavoro e l’esigenza delle scuole di incrementare l’efficacia e l’efficienza del servizio.
Dopo le vacanze natalizie saranno organizzate assemblee per illustrare l’accordo e sottoporlo all’approvazione dei lavoratori.
Roma, 22 dicembre 2003
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