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Organici scuola secondaria di secondo grado: costituzione delle cattedre a 18 ore

Il Miur chiarisce ancora una volta che le cattedre oltre le 18 ore vanno costituite solo in via del tutto eccezionale.

25/05/2009
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Su richiesta della FLC Cgil, insieme anche agli altri sindacati, il Miur con nota del 21 maggio 2009, ha rettificato una precedente comunicazione di servizio emanata in data 11 maggio scorso sulla costituzione dell’organico di diritto nella scuola secondaria di secondo grado, nota che aveva dato adito alla formazione diffusa di cattedre ben oltre le 18 ore nel caso in cui non sia possibile la loro costituzione fino a 18. Ad esempio per quelle classi di concorso il cui insegnamento minimo ed indivisibile è pari a 4 ore, in molte scuole vengono costituite in questi giorni tutte cattedre a 20 ore e cioè con un numero di ore non previsto dagli ordinamenti in vigore ad oggi, ordinamenti non ancora modificati, e in violazione degli obblighi contrattuali.

Perché nasce questo problema per il prossimo anno? Occorre ricordare che la finanziaria 2003 (Tremonti 1°) aveva previsto l'obbligo a 18 ore per tutte le cattedre, ma salvaguardando i titolari nella scuola. Questo norma di salvaguardia ha comportato, dal 2003 ad oggi, che si sono fatte le cattedre a 18 ove possibile, ma laddove questo "impacchettamento" forzato di ore comportava la perdita del posto per un docente della scuola, tutto rimaneva come prima e quindi in moltissimi casi si è continuato a fare cattedre anche a meno di 18 e secondo le modalità previste dagli ordinamenti vigenti (ad es. a 16 per fisica nei tecnici, visto che ci sono 4 ore per classe). Per l’anno prossimo con la legge 133/08 (Tremonti 2°, sempre lui) la clausola di salvaguardia per i perdenti posto è stata eliminata, per cui tutte le cattedre vanno costituite a 18 ore anche se ciò determina un perdente posto. Questa nuova legge però (art. 64) prevedeva anche di modificare gli ordinamenti e le ore dei vari insegnamenti, anche per poter formare cattedre a 18 ore per tutte le classi di concorso. Questa operazione è stata fatta per la scuola media (oggi tutte sono a 18 anche nel tempo prolungato) mentre nel secondo grado tale modifica ordinamentale è stata rinviata all'anno prossimo. Questo rinvio comporta che non è possibile per tutte le materie fare 18, mentre andare oltre viola il contratto.

Di conseguenze le regole corrette da applicare sono le seguenti (come ribadito anche nella nuova comunicazione del Miur agli USP del 21 maggio):

  • si costituiscono cattedre a 18 in tutti i casi dove ciò è possibile;

  • si va oltre le 18 solo dove previsto dagli ordinamenti, come accadeva anche nel passato (ad es. per scienze nei licei scientifici che da sempre è a 20 ore settimanali);

  • dove non è possibile arrivare a 18 (ad es. per fisica nei tecnici perché ci sono 4 ore indivisibili per classe) si deve mantenere il vecchio ordinamento costituendo cattedre a meno di 18 ore settimanali (16 ore per fisica);

  • solo in via del tutto eccezionale e cioè solo al fine di salvaguardare un eventuale soprannumerario nella scuola (si veda in proposito il passaggio nella CM n. 38 del 2 aprile 2009 sugli organici) oppure per riassorbire eventuale esubero provinciale su quella classe di concorso, è possibile abbinare spezzoni orario andando anche oltre le 18 ore.

Quindi la costituzione di posti oltre le 18 ore settimanali è una eccezione e non certamente la norma come sembra si stia facendo in diversi USP al fine di tagliare più posti e rientrare nella dotazione assegnata. In questo modo però si costituiscono organici fuori dalle norme e in violazione del contratto (obbligo alle 18 ore) e quindi impugnabili davanti al giudice.

La nota del Miur richiesta dalla FLC Cgil chiarisce la procedura corretta che deve essere rispettata da tutti gli Uffici territoriali.
La FLC Cgil sosterrà tutti i ricorsi dei docenti in caso di mancato rispetto delle corrette procedure.

Roma, 25 maggio 2009

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