Mobilità del personale: sottoscritto al ministero il nuovo contratto integrativo per l'anno scolastico 2009-2010
Tutte le domande vanno presentate entro il 9 marzo 2009.
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>> Tutti i materiali necessari per presentare domanda <<
Con oltre un mese di ritardo rispetto alle scadenze degli anni scorsi, e dopo numerosi incontri, è stato finalmente sottoscritto al Miur il nuovo contratto sulla mobilità ( N.B. Nel testo del CCNI allegato le modifiche sono riportate in grassetto) di tutto il personale della scuola per il prossimo anno scolastico 2009-2010.
Ora è possibile iniziare a presentare le varie domande di mobilità. La scadenza è stata fissata dall’ordinanza ministeriale. Entro lunedì 9 marzo 2009.
Nei prossimi giorni pubblicheremo il testo dell’ Ordinanza Ministeriale, tutta la modulistica per la presentazione delle domande e un vademecum riassuntivo della normativa.
Il nuovo contratto
Il dato importante di questo contratto non è rappresentato tanto dalle novità, poche, ma dall’essere riusciti ad impedire l’introduzione della mobilità professionale d’ufficio per il personale in esubero e la riduzione dell’aliquota di posti per i trasferimenti tra province diverse. Due punti fortemente richiesti dall’amministrazione e previsti anche nei recenti regolamenti attuativi dell’art. 64 della L. 133/08. Questo grazie alla determinazione della FLC Cgil che, insieme agli altri sindacati, ha mantenuto sul punto una posizione contraria intransigente.
Vediamo in sintesi i punti di novità
Le parti hanno concordano di avviare le ordinarie procedure per la mobilità, ma di riaprire di nuovo il confronto negoziale all’atto dell’informativa sugli organici per verificare gli effetti dei diversi provvedimenti attuativi della legge n. 133/2008 ancora in fase di emanazione in via definitiva sulle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2009-2010 o comportare ricadute sulle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al personale eventualmente risultante in soprannumero, dal momento che l'entità del fenomeno non è prevedibile alla data di sottoscrizione del presente Ccni.
Alle operazioni di mobilità territoriale deve partecipare anche tutto il personale docente ed Ata che ha perso la sede di titolarità a seguito di accettazione di incarichi a tempo determinato (artt. 36 e 59 Ccnl/07) oltre i primi 3 anni, visto che la titolarità di sede, cosi come chiarito nell’ultimo Ccnl, si conserva "complessivamente" per un solo triennio, al fine di ottenere di nuovo la sede definitiva. Tale personale partecipa nella seconda fase delle operazioni (mobilità tra comuni diversi nell’ambito della provincia).
Mobilità verso i posti di lingua straniera nella scuola primaria.
Qualora si richiedano contestualmente sia posti comuni che di lingua straniera, il docente potrà indicare l’ordine di preferenza. In mancanza prevale la richiesta per posti di lingua straniera.
Mobilità di terza fase.
Confermata la ripartizione di posti dello scorso anno. In sintesi:
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alle operazioni di mobilità di terza fase vengono attribuiti anche i posti dispari (di norma accantonati insieme al 50% dei posti disponibili dopo le prime due fasi per le immissioni in ruolo) ma solo nel caso in cui siano presenti nella provincia domande di mobilità professionale di docenti soprannumerari abilitati e già utilizzati nell’anno in corso sul posto o classe di concorso richiesto. Questo a condizione che il docente in esubero e utilizzato presenti domanda di passaggio indicando, oltre a preferenze riguardanti singole scuole, anche la preferenza per l’intera provincia (ancorché all’ultimo posto);
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la ripartizione dei posti tra mobilità professionale e trasferimenti interprovinciali si fa al 50%. In caso di posto non intero, si arrotonda a favore dei trasferimenti interprovinciali. Questo significa che in presenza di 2 posti disponibili, uno si accantona per le immissioni in ruolo e l'altro va a trasferimento interprovinciale;
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i posti assegnati numericamente alla mobilità professionale provinciale e non attribuiti nel corso di questa operazione, diventano disponibili per i successivi trasferimenti interprovinciali. Conseguentemente l’aliquota per i trasferimenti interprovinciali può andare anche oltre il 50% dei posti inizialmente calcolati;
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alla mobilità professionale interprovinciale, ultima delle operazioni che si effettuano, vengono destinati tutti i posti residuati dopo la mobilità professionale provinciale e dopo i trasferimenti interprovinciali. In tale operazione sono “ripescate” anche le domande provinciali, se non soddisfatte per esaurimento dell’aliquota di posti inizialmente assegnata alla prima operazione della terza fase.
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Si è chiarito meglio che, nel caso in cui il/la lavoratore/trice che assiste un genitore con handicap grave (art. 7 punto V) sia l’unico/a figlio/a che convive con il genitore da assistere, questi, documentata la convivenza, ha diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle. Solo in questo caso non è necessaria la dichiarazione da parte di questi ultimi di non poter assistere;
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è stato previsto che, per avere diritto alla precedenza L. 104/92 per l’assistenza ai figli minorenni (quindi fino a 18 anni e non più 3 come lo scorso anno), non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente. Questo perché la maggior parte delle ASL rilasciano solo certificazioni temporanee in presenza di minorenni;
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la situazione di assistenza che da diritto alla precedenza (o all’esclusione dalle graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto) deve sussistere fino a 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al CED delle domande. Pertanto è fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.
Introdotte diverse precisazioni/integrazioni rispetto al testo dell'art. 20 dello scorso anno per i docenti, e dell'art. 48 per il personale Ata, senza modificarne però l’impianto o i criteri di utilizzo già definiti negli anni passati;
Graduatorie interne per l'individuazione del personale perdente posto.
E’ stato previsto l'obbligo per tutte le scuole a definire le graduatorie interne per l'individuazione dei docenti o Ata perdenti posto entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Quindi entro il
24 marzo 2009.
Educazione degli adulti.
In caso di nuova istituzione dei CPA, non si precede, per ora, all’istituzione i posti in organico di diritto. Si procederà, per il prossimo anno, solo in organico di fatto e quindi con procedure di utilizzazione del personale. Pertanto il problema della possibile revisione della titolarità del personale attualmente titolare sia dei corsi serali che degli attuali CTP che confluiscono nei nuovi CPA, viene rinviata di un anno.
Tabelle di valutazione personale docente e Ata.
Il punteggio della continuità per il servizio prestato nelle piccole isole è stato raddoppiato.
Disposizioni specifiche per i docenti di religione cattolica (art. 37-bis).
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già prevista la possibilità di trasferimento dalla dotazione di posti di insegnamento della religione cattolica di una diocesi ai posti di altra diocesi della stessa o di diversa regione;
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già prevista anche la possibilità di mobilità intersettoriale verso diverso settore formativo nell’ambito sia della stessa diocesi, che nell’ambito di altra diocesi della stessa o diversa regione;
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per i docenti che sono attualmente in altri ruoli, il precedente servizio di ruolo prestato come insegnante di religione cattolica è valutato allo stesso modo dell'insegnamento pre-ruolo, sempre sull’insegnamento della religione cattolica.
Roma, 12 febbraio 2009
N.B.
Nel testo del CCNI allegato le modifiche sono riportate in grassetto.
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