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Mobilità del personale docente, educativo ed Ata della scuola per il 2010-2011

Il punto sulla trattativa in corso al Miur.

22/12/2009
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E’ in corso al Miur la trattativa sul rinnovo del contratto collettivo annuale sulla mobilità del personale docente, educativo ed Ata.

La trattativa avviata a partire dal mese di novembre, è poi proseguita con diversi incontri nel mese di dicembre.

Si prevedono tempi lunghi per la sua conclusione, anche perché il quadro sulla scuola secondaria di secondo grado è ancora del tutto indefinito.

Non è da escludere, pertanto, una conclusione della trattativa non prima di febbraio ed anche con un diverso scadenzario per la presentazione delle domande: ai primi di marzo la scadenza per scuola dell’infanzia, primaria, primo grado ed Ata; più avanti per la scuola secondaria di secondo grado.

Confermata, da parte dell’amministrazione, la decisione di introdurre l’obbligatorietà di procedure informatiche per la presentazione delle domande di mobilità nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

Dopo le festività il MIUR invierà specifica nota su questo, con istruzioni operative allegate, anche al fine di accelerare le procedure di accreditamento da parte degli interessati.

Le parti hanno già convenuto di prevedere nel contratto una sorta di “finestra aperta” al fine di poter definire, anche in un secondo momento, norme specifiche per la secondaria di secondo grado alla luce di quanto si definirà sul piano degli ordinamenti, delle classi di concorso e, soprattutto, delle modalità di definizione degli organici per il 2010-2011.

Questo perché, da quanto dichiarato dalla stessa amministrazione, dovrebbe slittare ancora l’approvazione del nuovo regolamento sulla ridefinizione delle classi di concorso e, per questo motivo, non dovrebbero esserci ripercussioni nel prossimo organico di diritto.

E dunque neanche sulla mobilità per il prossimo anno.

Ad oggi, però, nulla è ancora definitivo per cui è certamente opportuna una norma di salvaguardia. Vedremo!

Questi i punti ad oggi esaminati:

Rispetto alla “revisione e manutenzione” del testo contrattuale vigente, negli incontri che ci sono stati le parti hanno discusso alcuni aspetti problematici e condiviso già, in linea di massima, alcune modifiche e/o integrazioni da apportare.

In particolare.

  • Strumento musicale

    Fatti salvi gli accantonamenti per i docenti ancora inclusi nella seconda fascia delle graduatorie permanenti, tutti i posti restanti dovrebbero diventare disponibili per la mobilità di terza fase (trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra/ruolo se in possesso della specifica abilitazione) al pari di tutte le altre classi di concorso.

  • Sistema delle precedenze

    Convenute alcune modifiche e/o integrazioni.

    Tutto il personale docente, educativo ed Ata trasferito a domanda condizionata in quanto perdente posto, avrà diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero, in sub-ordine, nel comune, nei 6 anni successivi, sempre a condizione che in ciascun anno abbia richiesto di rientrare.

    In caso di assistenza (art. 33 L. 104/92) verrà precisato che un figlio ha diritto alla precedenza per assistere un genitore con grave disabilità non solo a condizione che non vi siano altri fratelli/sorelle in grado di prestare assistenza, ma che neanche il coniuge del genitore sia in condizione (documentata) di poter provvedere. Entrambe le condizioni dovranno essere documentate o autodichiarate dai singoli soggetti, se presenti.

    Sempre ai fini della precedenza per l’assistenza a familiari disabili, verrà precisato che la suddetta precedenza spetta solo a condizione che si richieda comunque, anche dopo le singole preferenze, l’intero comune (o distretto sub-comunale). In caso contrario la domanda rimarrà comunque valida, ma senza il riconoscimento del diritto alla precedenza.

    In caso di assistenza al genitore con grave disabilità domiciliato in diversa provincia, la precedenza per chi ha interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa non verrà più riconosciuta nei trasferimenti interprovinciali, ma solo nelle operazioni di mobilità annuale (utilizzazione e assegnazione provvisoria).

  • Esclusione dalla graduatoria per l’individuazione del perdente posto

    Innanzitutto verrà chiarito che chi fruisce della precedenza per l’assistenza a familiare con grave disabilità (art. 7, c. 1 punto V) o della precedenza in quanto amministratore locale (art. 7 c. 1 punto VII), non ha diritto all’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione del perdente posto nel caso in cui sia titolare in scuola di provincia diversa da quella di residenza dell’assistito o di esercizio del mandato.

    Se, al contrario, il lavoratore avente diritto alla precedenza per l’assistenza a familiare con grave disabilità è titolare nella stessa provincia dell’assistito, si preciserà che avrà diritto ad essere escluso dalla graduatoria interna nel caso in cui la scuola di titolarità sia ubicata nello stesso comune dell’assistito.Il diritto a tale esclusione, nel caso in cui si è titolari in una scuola in comune diverso, si potrà invece avere solo a condizione di avere presentato domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune di residenza dell’assistito (o per il comune viciniore, in assenza di scuole richiedibili nel comune di residenza).

  • Mobilità interprovinciale e professionale nella scuola dell’infanzia e primaria

    Lo scorso anno in molte province, soprattutto del sud Italia, non si è avuto alcun trasferimento da altra provincia nella scuola primaria perché, per effetto dei tagli del governo, non vi sono state disponibilità ma, al contrario, un forte esubero di personale. I trasferimenti da altra provincia non ci sono stati neanche sui posti di sostegno benché, al contrario, vi fosse disponibilità di posti.

    Questo perché l’attuale contratto (all’art. 15 c. 5) prevede che, ai fini della mobilità di terza fase, si faccia un computo “complessivo” delle disponibilità tra posti di sostegno e posti comuni e solo in presenza di un saldo complessivo positivo, si possano effettuare trasferimenti da fuori provincia e/o passaggi.

    Dal momento che nella gran parte delle province del sud Italia lo scorso anno vi è stato un esubero sui posti comuni ben superiore alle disponibilità sul sostegno, non vi è stato alcun trasferimento da altra provincia.

    Al fine di consentire la mobilità da altra provincia sulla quota dei posti disponibili di sostegno, al tavolo si è discussa la proposta di computare le disponibilità per la mobilità di terza fase in modo distinto tra posti comuni e posti di sostegno. Questo, a differenza degli anni passati, consentirebbe che, qualora vi sia disponibilità su posti di sostegno, siano comunque possibili alcuni trasferimenti da altra provincia e/o passaggi, anche nel caso in cui nella stessa provincia vi sia esubero su posto comune.

    A seguito però di questa modifica (tendente a facilitare la mobilità da altra provincia quantomeno sui posti di sostegno) e analogamente a quanto già previsto per i passaggi di ruolo sempre su posti di sostegno, qualora si ottenga il trasferimento da altra provincia, scatterebbe di nuovo anche l’obbligo a prestarvi servizio per almeno 5 anni.

    Questo per evitare che, una volta ottenuto con maggiore facilità il trasferimento sul sostegno, si possa poi transitare subito dopo su posto comune nella mobilità provinciale e sottrarre in questo modo posti comuni per le immissioni in ruolo.

    Su questo punto occorre però dire che non si è ancora raggiunto l’accordo tra tutte le parti.

    Vedremo cosa si stabilirà nel testo finale!

  • Dimensionamento riguardante singoli plessi della scuola dell’infanzia o primaria

    Nel nuovo contratto si dovrebbero precisare meglio alcuni aspetti che hanno prodotto contenzioso nello scorso anno.

    La discussione di merito è stata rinviata ad incontri successivi.

  • Personale titolare in scuole ubicate in comuni che sono transitati in diversa provincia

    Verrà inserito uno specifico articolo, visto che recentemente vi è stato il passaggio di alcuni comuni a provincia diversa ed anche di diversa regione (ad es. tra la provincia di Pesaro e quella di Rimini e dunque dalle regione Marche alla regione Emilia Romagna).

Da discutere integralmente la parte riguardante il personale Ata e poi le tabelle di valutazione e gli allegati. La trattativa riprenderà dopo le festività natalizie.

Roma, 22 dicembre 2009

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