E l’intesa sull’art. 5 della sequenza ATA ?
la CGIL scuola ha sollecitando il MIUR affinché si definissero modalità concordate di applicazione dell’art. 5 della sequenza contrattuale ATA dell’8 marzo 2002
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Da molto tempo la CGIL scuola ha sollecitando il MIUR affinché si definissero modalità concordate di applicazione dell’art. 5 della sequenza contrattuale ATA dell’8 marzo 2002. L'articolo in questione prevede la possibilità per il personale ATA a tempo indeterminato di assumere incarichi, a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola.
Si tratta di un importante istituto contrattuale la cui applicazione è risultata difficile sia per la genericità della formulazione dell'articolo stesso e sia per lo scarso interesse del Miur a rendere esigibile tale diritto.
Il problema, sollevato insieme alla Cisl e alla Uil scuola, era stato posto prima delle ferie estive, in tempi giusti, rispetto alle operazioni d'inizio d'anno.
Dopo diversi confronti, si era giunti ad una intesa che mediava tra le varie esigenze dell’Amministrazione e le richieste sindacali. Il problema di fondo su cui si è molto discusso, è stato quello relativo alla durata dell’incarico da attribuire.
A questo proposito va precisato che secondo la formulazione dell'art.5 , il diritto all’attribuzione dell’incarico è esigibile, da parte dei lavoratori, anche senza l'intesa e permette l’accettazione anche d’incarichi di breve durata.
La CGIL scuola nei confronti, con l’Aran prima e con il Miur successivamente, ha sostenuto che gl’incarichi dovevano essere riferiti a periodi lunghi (medio lunghi – annuali ) in modo da garantire sempre la sostituzione del personale che accettava il nuovo incarico senza che ciò costituisse un "aggravio" per il budget di scuola.
Riportiamo alcuni dei punti sostenuti dalla nostra organizzazione nella discussione:
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la possibilità di accettare contratti per altre qualifiche diverse dal ruolo di appartenenza non inferiori a 5 mesi;
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lo svolgimento degli incarichi deve essere senza soluzione di continuità tra il servizio di ruolo e quello di supplenza;
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il trattamento economico spettante è quello del personale a tempo determinato previsto per la qualifica che si va a svolgere;
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la corresponsione del Cia è legata al tipo d’incarico: spetta, nella misura prevista per il nuovo profilo, solo se l’incarico è annuale o fino al termine dell'attività didattica;
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il trattamento normativo riguardante le ferie, le assenze e i permessi è lo stesso previsto dal CCNL per il personale a tempo determinato con le precisazioni dell'articolo 25 del C.C.N.L.;
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le ferie maturate durante il nuovo incarico devono essere fruite all'interno del contratto a tempo determinato della nuova qualifica;
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la risoluzione anticipata del contratto non può ledere il diritto del supplente che è subentrato;
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la risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato nei casi obbligati (malattia - gravi motivazioni) per il personale di ruolo deve comportare la permanenza in aspettativa d'ufficio senza assegni fino al termine del contratto stesso; in questo caso il dipendente può riscattare tale periodo ai fini pensionistici e ai fini dell'indennità di buonuscita;
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la durata dell'aspettativa per tre anni va considerata frazionabile in più periodi in base a quanto richiesto dal dipendente senza valutazioni discrezionali del Dirigente;
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i posti resi liberi entro il 31.8 si aggiungono al quadro delle disponibilità provinciali per le nomine annuali e temporanee.
L’intesa aveva recepito buona parte di queste richieste. La soluzione sarebbe stata quella di dare corso all’intesa in tempo utile per le operazioni di inizio d'anno, ma così non è stato. Il Miur ci ha comunicato "ufficialmente" che il testo dell'intesa è ancora al vaglio del Capo dipartimento del Miur. A distanza di mesi non è comprensibile il motivo del "ritardo" e "dell’affossamento" delle soluzioni concordate.
"Qualcuno afferma" che essendo passata la fase delle nomine dei supplenti da parte dell’Amministrazione territoriale o delle scuole polo non vi sia più una reale necessità di "regolare" l'applicazione dell'art. 5. Noi, al contrario, siamo del parere che la questione continua ad avere una grande importanza.
Non è chiaro ad esempio il trattamento giuridico ed economico a cui va sottoposto il personale che ha sottoscritto un nuovo contratto sulla base dell'art. 5. Inoltre, le scuole e l’Amministrazione territoriale in molte situazioni ignorano o applicano l’art. 5 in maniera incoerente. La CGIL ritiene che le norme concordate sono utili al buon funzionamento della scuola e nel contempo danno certezza ai lavoratori. Occorre quindi tradurre la bozza dell'intesa ferma presso gli uffici del Miur in un testo definitivo. Speriamo di trovare il sostegno e l’appoggio delle altre organizzazioni sindacali che hanno contribuito a definire l’ipotesi concordata.
Roma, 9 ottobre 2002
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