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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2024/2025: docenti, come avverrà la sequenza operativa

Dopo le procedure di accesso ai movimenti, le competenze passano agli uffici scolastici territoriali. Cosa prevedono il CCNI e l’intesa sulla collocazione delle domande alle varie fasi.

24/07/2024
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Il 24 luglio è la data ultima per la presentazione delle domande dei docenti, sia essa cartacea o sull’area di Istanze onLine, mentre quella del personale ATA si è già conclusa il 19 luglio scorso.

SPECIALE MOBILITÀ ANNUALE

Scaduti i termini, gli UST dovranno esaminare le domande pervenute, accertandone i requisiti e la compatibilità delle dichiarazioni.

L’Intesa che proroga/aggiorna il CCNI vigente prevede, all’art.1 comma 6, l’obbligo di pubblicare le graduatorie del personale interessato ai movimenti con “l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze” nel rispetto delle norme in materia di privacy.

Le domande vengono trattate sulla base delle preferenze espresse, secondo l’ordine fissato nell’allegato 1 del CCNI che privilegia le operazioni utili a liberare posti per le fasi successive.

La sequenza è ormai collaudata da tempo ma l’essenzialità del testo dell’Intesa, che discliplina le varie deroghe intervenendo al minimo sulle fasi, potrebbe non rispondere pienamente ai dubbi su dove collocare questi movimenti, soprattutto per quanto riguarda gli aspiranti a tempo determinato. Lo scorso anno, infatti, c’era una specifica regola di applicazione in fase 42, ora non più riproposta.

Preso atto che “i docenti a tempo determinato a seguito delle anzidette pocedure possono presentare istanza di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25, conformemente alle prescrizioni del CCNI e secondo le medesime scadenze…” (nota n.101933 del 4 luglio 2024), in assenza di previsioni contrarie, dovranno essere le medesime anche le fasi in cui collocare le loro domande.

Nel dettaglio, i neoassunti ex art.13 c.5 D.Lgs n.59 verranno trattati, nelle utilizzazioni o nelle assegnazioni provvisorie come tutti gli altri docenti a tempo indeterminato nella rispettiva sequenza, sia essa di sostegno o posto comune, provinciale poi interprovinciale.

Stessa applicazione per i neoassunti a TD ex art.59 c.4 e 9 bis, previo accertamento della conferma in ruolo da parte degli uffici scolastici competenti.

Più complessa la situazione dei neoassunti da GPS sostegno I fascia, art.5 c.5 e 6 del DL 44/2023, per i quali l’Intesa ha previsto il movimento “dopo la fase 40 e prima della fase 41”. Questo gruppo di sequenze riguarda le operazioni interprovinciali ragione per cui, anche se non espressamente declinato, abbiamo ragione di pensare che sia l’utilizzazione sia l’assegnazione provvisoria all’interno della provincia debbano essere collocate nei movimenti precedenti e nelle rispettive fasce, insieme agli altri docenti e secondo punteggio/precedenze spettanti.

Ricordiamo che non esiste una data unica nazionale per la pubblicazione degli esiti, bensì la tempistica prevede genericamente essa avvenga “in tempo utile per consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico”.

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