
Primo ciclo. Circolare del MIUR su esami di idoneità e licenza per i candidati esterni
La circolare interpreta a geometria variabile la normativa specifica.


Con la Circolare 27 del 5 aprile 2011 il MIUR fornisce le istruzioni riguardanti il primo ciclo di istruzione relative agli esami di idoneità e di licenza dei candidati esterni.
Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:
- Coloro che si avvalgono dell'istruzione parentale. In questo caso sono tenuti a sostenere l'esame di idoneità ogni anno
- Coloro che frequentano scuole non statali e non paritarie. In questo caso sono tenuti a sostenere gli esami al termine della scuola primaria o qualora chiedano il trasferimento ad una scuola statale o paritaria.
Tutti gli studenti che si avvalgono dell'istruzione parentale o frequentano scuole non statali e non paritarie devono sostenere l'esame di licenza media.
Inoltre, possono sostenere gli esami di idoneità/licenza coloro che abbiano frequentato la corrispondente classe in una scuola statale o paritaria e si siano ritirati entro il 15 marzo.
Nella circolare ci sono anche indicazioni:
- sui requisiti di età necessari per poter accedere agli esami di idoneità/licenza
- sul calendario degli esami
- sulla costituzione delle commissioni
Le domande vanno presentate ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile 2011 (nel territorio di residenza per chi fruisce dell'istruzione parentale e nel territorio dove ubicata la scuola non paritaria negli altri casi).
La posizione della FLC CGIL
Registriamo positivamente il richiamo, anche se generico, alla normativa sull'obbligo di istruzione (comma 622 della Legge 296/06). Inaccettabili, invece, sono i richiami a geometria variabile a norme abrogate o che, da anni, hanno esaurito i loro effetti. Ci riferiamo, in particolare:
- alla possibilità di effettuare l'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe della primaria agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono ed il decimo anno di età (come previsto dall'art. 4 comma 8 dell'OM 90/01). E’ evidente che si tratta di un modo per favorire la cosiddetta “Primina” forzando la normativa vigente in merito agli anticipi. Singolare che la stessa circolare modifichi, invece, quanto previsto dalla medesima Ordinanza Ministeriale, all'art. 8 comma 8, riportando al 30 aprile la data di compimento dell'età per la scuola media
- alla possibilità di sostenere l'esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione per i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età. La norma, prevista dall'art. 183 del D. lgs. 297/94, ha esaurito i suoi effetti almeno da quattro anni, ai sensi dell'art. 19 del D. lgs. 59/04, e, non a caso, non era più citata nelle analoghe circolari degli scorsi anni.
Poiché le indicazioni fornite dalla circolare, nelle intenzioni del MIUR, avrebbero carattere permanente, la FLC chiederà uno specifico incontro con la Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici.
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