La ricostruzione di carriera per i docenti che hanno avuto la conferma in ruolo
La domanda si presenta alla scuola di servizio dal 1 settembre al 31 dicembre.
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I docenti assunti a tempo indeterminato nello scorso anno scolastico, oltre ai normali adempimenti (documenti di rito, dichiarazione dei servizi, domande ai fini della pensione e della buonuscita), una volta superato l’anno di prova e formazione, devono presentare la domanda per la ricostruzione della carriera. Di seguito alcune indicazioni utili.
A cosa serve la ricostruzione di carriera
La ricostruzione di carriera consente di far valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), i servizi (vedi paragrafo specifico) svolti precedentemente all’assunzione. Per il personale della scuola il sistema di progressione economica è articolato in gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre (vedi tabella).
Quando si presenta la domanda
La ricostruzione di carriera avviene a domanda che può essere presentata una volta superato l’anno di formazione e comunque non prima del 1 settembre dell’anno scolastico immediatamente successivo, altrimenti è considerata intempestiva. La legge 107/15 (comma 209) ha previsto che le domande vadano presentate dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno. La stessa legge prescrive che le ricostruzioni siano elaborate entro il successivo 28 febbraio per pemetterne l'applicazione al Ministero dell'Economia.
Come si presenta la domanda
Nella domanda, rivolta al dirigente scolastico della scuola di titolarità (o di servizio, se diversa), si devono dichiarare tutti i servizi valutabili: la dichiarazione è sostitutiva delle relative certificazioni (ai sensi del DPR n. 445/00). Si tratta sostanzialmente di riportare, per i servizi validi ai fini della carriera, quanto già dichiarato nella dichiarazione dei servizi e dei titoli presentata all’atto dell’assunzione. Dal 2017/2018 la domanda si presenta tramite Istanze online.
Non si allegano più i certificati di servizio in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, non possono più essere rilasciati dalle istituzioni scolastiche (e pubbliche in generale) ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 (Dematerializzazione). Se il dipendente è comunque in possesso di certificati (acquisiti prima del 2012) conviene consegnarli per la predisposizione corretta della pratica di ricostruzione.
Quali sono i servizi valutabili per il personale docente
Trattandosi di questione particolarmente complessa e legata a normative più volte modificate, elenchiamo di seguito le principali casistiche:
- Sono valutabili i servizi di insegnamento nelle scuole statali della durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Vale come anno intero anche il servizio dal 1 febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia). Esistono alcune limitazioni tra i vari ordini e gradi di scuola. Ricordiamo, che a seguito di norme delle varie leggi finanziarie, l’anno 2013 non è valido ai fini della ricostruzione di carriera.
- Il servizio di leva/civile è pienamente valutabile se era in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente. Se invece è stato prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego).
- I servizi prestati nelle scuole paritarie, private e legalmente riconosciute non sono valutabili.
- Sono invece valutabili:
- i servizi, nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo se si è a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria.
- i servizi prestati nelle scuole primarie parificate (ora non più esistenti ai sensi del DL 250/05 convertito in legge 27/06) e nelle scuole secondarie pareggiate (ora non più esistenti ai sensi del DL 250/05 convertito in legge 27/06).
- Sono valutabili i servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario
Vista la complessità della materia è opportuno rivolgersi alla FLC CGIL territoriale per la consulenza.
___________________
Stipendio lordo mensile dal 1 luglio 2010 (per 13 mensilità)
Docente1 scuola dell’infanzia e primaria |
Docente diplomato scuola secondaria II grado |
Docente scuola secondaria I grado |
Docente laureato scuola secondaria II grado |
|
da 0 a 8 | 1.622,44 | 1.622,44 | 1.760,88 | 1.760,88 |
da 9 a 14 | 1.799,92 | 1.799,92 | 1.966,84 | 2.018,32 |
da 15 a 20 | 1.956,42 | 1.956,42 | 2.148,38 | 2.213,75 |
da 21 a 27 | 2.108,30 | 2.182,88 | 2.324,68 | 2.462,69 |
da 28 a 34 | 2.258,15 | 2.331,49 | 2.497,61 | 2.625,78 |
da 35 | 2.369,75 | 2.444,37 | 2.625,78 | 2.755,79 |
(1) Anche per il personale educativo
Allo stipendio si aggiunge, per 12 mensilità, la Retribuzione professionale docente (RPD) anch’essa legata all’anzianità maturata.
Retribuzione professionale docente | |
0-14 anni | 164,00 |
15-27 anni | 202,00 |
oltre 28 anni | 257,00 |
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