Contratto scuola 2006-2009: va avanti la trattativa all’Aran
All’esame del tavolo tecnico gli articoli sul personale docente e ATA
Nella giornata di ieri è proseguito il confronto tra Aran i sindacati scuola sugli articoli relativi al personale docente (artt. 23-42) e il personale ATA (artt. 44-60), per fare una prima ricognizione sulle esigenze di modifica o di integrazione dell’attuale testo contrattuale.
Val pena di ricordare che il metodo del confronto,individuato fin dall’inizio, è quello di una segnalazione dei punti di attenzione del testo in vigore, da cui dovrebbe scaturire una prima proposta di testo da parte dell’Aran.
Tra gli articoli passati in rassegna non ci sono per il momento l’art. 22 ( sviluppo professionale docenti) e l’art. 43 (norma di salvaguardia rispetto alle modifiche legislative e/o ordinamentali che introducano modifiche sulle materie contrattuali) del Ccnl/03).
Ecco le principali osservazioni e proposte presentate dalla FLC Cgil sui rimanenti articoli del Ccnl che riguardano il rapporto di lavoro.
Personale docente
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Attività d’insegnamento (art. 26): va precisato che il piano delle attività dei docenti, comprese quelle aggiuntive, è oggetto di relazioni sindacali prima della sua approvazione definitiva e che l’attribuzione degli incarichi va formalizzata (comunicazione scritta) dal Dirigente scolastico;
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attività funzionali (art. 27): sono impegni che vanno chiaramente “ riparametrati” per i docenti che sono in part-time (o su spezzone). Inoltre sarebbe utile prevedere un limite agli obblighi funzionali la cui definizione è di competenza degli organi collegiali (ad es. per consigli di classe, interclasse, intersezione e nei rapporti individuali con le famiglie e gli studenti);
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ore eccedenti (art. 28): una materia tutta da rivedere per rendere omogenea la normativa in vigore ed eliminare i diversi trattamenti economici, riprecisando il “limite” nell’effettuazione di tali prestazioni aggiuntive;
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prestazioni professionali (art. 29) e le collaborazioni plurime (art. 32): va chiarito che non si retribuiscono con il fondo d’istituto ma con i fondi ordinari della scuola;
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funzioni strumentali (art. 30) e collaborazioni con il Dirigente scolastico (art. 31): va sostanzialmente mantenuto l’attuale articolato;
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possibilità di accettare contratti a tempo determinato (art. 33 per i docenti, analogamente all’art. 58 per gli Ata): sono necessari alcuni chiarimenti sulla la durata dell’incarico, recependo nel contratto la nota Aran relativa ai su posti disponibili fino al 30/6)e sulla durata massima (3 anni);
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ripresa del servizio dopo il 30 aprile (art. 34): il supplente va mantenuto in servizio fino al termine di tutte le operazioni di fine anno (valutazione ed esami) senza interruzioni per garantire una effettiva continuità agli studenti;
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contratti a part-time (art. 36): va chiarito che tutti gli impegni orari connessi alla funzione docente sono da rapportare alla scelta dei lavoratori ed alla specificità del part-time
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rapporto a tempo determinato (art. 37): inserire nel corpo del Contratto l’interpretazione autentica prodotta tempo fa all’Aran sulle sostituzioni nei periodo di sospensione delle attività didattiche. Inoltre quando un lavoratore ha espletato l’intero orario settimanale obbligatorio ha diritto alla retribuzione per l’intera settimana, a prescindere dal numero di giornate (5 o 6) su cui l’orario settimanale è articolato in ciascuna scuola. Analoga richiesta è stata per il personale ATA a tempo determinato.
Infine sull’educazione degli adulti (art. 38) le parti hanno convenuto di mantenere una “finestra” aperta nel contratto, dal momento che non è ancora definito il nuovo quadro di riferimento.
Personale Ata
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Diritto alla mensa gratuita (art. 42): va esteso ai collaboratori scolastici che prestano assistenza alla mensa. A questo proposito abbiamo ribadito che va trovata una soluzione per dare il buono pasto a tutto il personale, docente e ATA, che per ragioni di servizio effettua i rientri pomeridiani;
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incarichi specifici del personale ATA (art. 47): va rivisto alla luce delle novità introdotte dall’art. 7 (valorizzazione professionale) del contratto relativo al secondo biennio economico 2004-2005;
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prestazione dell’orario di lavoro ATA (art. 52): procedere ad una semplificazione del testo attuale per dare un maggiore protagonismo alla contrattazione di scuola. Sull’orario di lavoro degli assistenti tecnici occorre ribadire con che le ore di assistenza alle esercitazioni sono 24 (su 36) e che comunque non è possibile andare oltre una certa quota oraria di assistenza azzerando il tempo destinato alla manutenzione e riparazione delle attrezzature.Anche nel caso degli incarichi ATA, va previsto l’obbligo del loro conferimento con comunicazione scritta;
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riduzione settimanale a 35 ore (art. 54): occorre superare l’attuale contenzioso, presente in tante scuole, sulle modalità di applicazione di tale istituto.
Per quanto riguarda invece l’ indennità di amministrazione e sostituzione del DSGA (art. 55) le parti hanno deciso di rinviare la discussione a quando si avrà maggiore chiarezza del quadro complessivo delle risorse.
Infine la FLC ha proposto che le norme contrattuali identiche nelle due sezioni del testo, come ad esempio i permessi per le cariche elettive, vengano spostate nella parte comune, per una maggiore snellezza del testo.
Le delegazioni si aggiornano per proseguire i lavori nella giornata di mercoledì 4 luglio 2007.
Roma, 28 giugno 2007
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