Contratti integrativi di scuola: non è prevista la pre intesa
Sulla certificazione dei contratti di scuola da parte dei sindaci revisori l’Aran risponde al Miur confermando la tesi dei sindacati. Il contratto tra le parti ha efficacia immediata.
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Alcuni giorni fa abbiamo
dato la notizia della richiesta di parere da parte del Miur all’Aran sul problema della certificazione dei contratti integrativi di scuola da parte del collegio dei revisori.
In una nota datata 7 marzo,
l’Aran risponde al Miur e si dice concorde con il sindacato su due aspetti fondamentali:
1) la pre intesa prevista dall’art. 47 del D.Lgs 165/2001 riguarda la certificazione dei contratti collettivi nazionali e non quindi non è applicabile alla contrattazione integrativa di istituto
2) la verifica della regolare composizione della delegazione sindacale prevista dall’art. 43, comma 3) del D.Lgs 165/2001 è una norma applicabile ai soli contratti collettivi nazionali.
Da queste due prime considerazioni, che condividiamo, si deduce che il modello di certificazione dei contratti di istituto pubblicato in “Athena 2” (piattaforma on line del Ministero dell’ Economia) è sbagliato nelle sue stesse premesse e la verifica del collegi dei revisori non può andare oltre la compatibilità dei costi rispetto agli stanziamenti di bilancio.
Nella parte finale del suo parere l’Aran rinvia ad accordi tra Miur e Mef per ciò che concerne l’efficacia del contratto. Anche se la formulazione non è molto chiara, e l’Aran avrebbe fatto meglio a non interferire su questioni organizzative, per quanto ci riguarda quest’ultimo passaggio va inteso nel senso che le due amministrazioni (Miur/Mef) dovranno concordare le modalità di certificazione dei costi, ma il contratto integrativo una volta stipulato ha efficace immediata tra le parti.
Roma, 31 marzo 2006
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