Agenzie per il lavoro: ennesima circolare del Ministero del lavoro all’insegna del peggioramento
Prese di mira le disposizioni sulle agenzie per il lavoro (circolare ministeriale n. 30 del 21 luglio 2004)
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Sembra un paradosso kafkiano: ogni qualvolta il Ministero del lavoro interviene con propri atti interpretativi o regolamentari in materia di mercato del lavoro assume sempre orientamenti e indirizzi ulteriormente peggiorativi di quanto già previsto nel pessimo D.Lgs 276/2003.
Questa volta sono prese di mira le disposizioni sulle agenzie per il lavoro.
La Circolare ministeriale n. 30 del 21 luglio 2004 sulle agenzie per il lavoro, infatti, introduce rettifiche peggiorative ovvero norme meno cogenti riguardo a personale, requisiti di professionalità e tecnico-organizzativi dellaprecedente circolare (n. 25/2004) con la quale il ministero stesso aveva illustrato i due decreti attuativi relativi alle agenzie per il lavoro previsti dal D.Lgs 276/03, che sono rispettivamente il DM 23 dicembre 2003 (sulle procedure diautorizzazione e di iscrizione all'Albo) e il DM del 5 maggio 2004 (sul personale, i requisiti di idoneitàe dicompetenza professionale).
Come è noto il D.Lgs 276/2003 ha abrogato il lavoro interinale, introdotto con la L.196/97, e regolato il nuovo rapporto di somministrazione, istituendo un apposito Albo delle agenzie di somministrazione.
Diversamente da quanto avveniva nel lavoro interinale, le agenzie di somministrazione sono abilitate dal Ministero del lavoro a svolgere più di un’attività: somministrazione a tempo determinato e indeterminato, intermediazione di manodopera, ricerca e selezione di personale, supporto alla ricollocazione.
In questi giorni le agenzie farannorichiesta al ministero del Lavoro di autorizzazione e iscrizione all'Albo, e quindi potranno immediatamente iniziare operare come società di servizi a tutto campo,così come previsto dal DM 23 dicembre 2004.
Si ricorda che nei CCNL della scuola privata vengono disciplinate le condizioni del ricorso al lavoro interinale, ora di somministrazione.
In allegato il DM del 5 maggio u.s. e la CM del 21 luglio 2004, n. 30.
Roma, 30 luglio 2004
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