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DL PA 2025 e scorrimento delle graduatorie negli EPR: confusione e propaganda rischiano di mettere a repentaglio le conquiste sindacali per i lavoratori

A breve in Gazzetta Ufficiale il DL che contiene una indicazione relativa all’utilizzo delle risorse aggiuntive previste nella legge di bilancio 2024 per gli Enti di Ricerca non vigilati dal MUR.

25/02/2025
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A giorni sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL recante disposizioni urgenti nella PA che contiene una indicazione relativa all’utilizzo delle risorse aggiuntive previste nella legge di bilancio 2024 per gli Enti di Ricerca non vigilati dal MUR (ENEA, ISTAT, ISPRA, CREA, ISS, …): (articolo 4, comma 7) “Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti di cui al comma 308 possono adottare nuovi bandi nonché avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte[1].

Appare chiaro che la norma in questione risolve positivamente il dubbio sul fatto che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2024 per il passaggio dal III al II livello del personale ricercatore e tecnologo (14,2 milioni di euro) possano essere utilizzate anche per lo scorrimento delle graduatorie delle procedure selettive già svolte. Con questa norma, quindi, si sana una possibile discriminazione all’interno del settore ricerca, in quanto mette nelle stesse condizioni gli Enti di cui al comma 308 con gli Enti vigilati dal MUR, che avevano avuto la possibilità, con le analoghe risorse stanziate nella legge di bilancio 2022, sia di pubblicare nuovi bandi che di scorrere le graduatorie.

Che l’art. 4, comma 7 del DL PA consenta l’utilizzo delle risorse destinate al personale tecnico e amministrativo anche per le progressioni economiche e di livello, se non anche di profilo, a noi appare, per come la norma è attualmente scritta, di dubbia praticabilità, ed essa, oltretutto, non esplicita neanche la possibilità di incrementare il fondo accessorio e il fondo ex-articolo 90 in deroga ai vincoli previsti dall’art. 23, comma 2 del DLGS 75/2017. Se l’obiettivo della norma fosse stato veramente quello di favorire anche le carriere del personale tecnico amministrativo, riteniamo che la norma, quanto meno, sia stata scritta in una maniera a dir poco cialtronesca.

Inoltre appare evidente, a pochi giorni dall’inizio delle trattative all’ARAN sul rinnovo del CCNL, l’inapplicabilità contrattuale di un’ipotetica soluzione valida solo per il personale di alcuni enti (quelli non vigilati dal MUR) e non di tutti, per di più su un tema molto attenzionato come quello dei fondi del salario accessorio e delle progressioni.

Crediamo a riguardo che debbano riflettere attentamente le OO.SS. che, in questi giorni, si sono vantate di aver ottenuto questa norma che sblocca gli scorrimenti anche per il personale tecnico amministrativo grazie alle loro “interlocuzioni politiche” e al “costante monitoraggio delle leggi in discussione relative alla ricerca”.

Le risorse per la valorizzazione professionale del personale degli enti di ricerca sono state ottenute grazie all’azione sindacale e alla mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Per quanto riguarda i tecnici e gli amministrativi, invece di rincorrere i presidenti e i direttori generali per sentieri contorti, va reclamata con forza una soluzione chiara e condivisa che consenta di distribuire rapidamente tali risorse al personale interessato, superando l’inaccettabile discriminazione rispetto agli altri settori dello stesso comparto (Università e AFAM) che hanno, già da anni, avuto in busta paga le risorse stanziate per la valorizzazione professionale.

È quindi necessaria una modifica delle norme che finalizzano l’utilizzo di tali risorse aggiuntive, come già avvenuto negli altri settori del comparto istruzione e ricerca che hanno avuto analoghi finanziamenti. Per tale ragione, anche nei giorni scorsi, avevamo inviato un’ulteriore richiesta di specifico incontro al MUR (che ha anche il compito di coordinamento per la Ricerca) con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa sull’utilizzo di queste risorse aggiuntive.

Riteniamo che una soluzione possa essere quella di riprendere la modifica già fatta per il personale dell’università che destina direttamente il 50% delle risorse stanziate all’incremento del salario fondamentale, così da poter distribuire immediatamente queste risorse al personale ( di media circa 2.000 euro lordi amministrazione all’anno per dipendente), e di finanziare con il restante 50% l’ordinamento professionale e le progressioni, consapevoli che, per evitare ulteriori perdite di tempo e penalizzazione economica per il personale, a riguardo è necessaria una chiara ed inequivocabile indicazione nella norma, tale da consentire di superare il fermo diniego fino ad ora opposto dall’ARAN su tale possibilità.

Per ottenere questo risultato continueremo con la nostra azione sindacale utilizzando tutti gli strumenti a disposizione nei confronti delle controparti e delle forze politiche per far sì che vengano rimossi i vincoli di finanziamento all’art. 90 e il blocco del salario accessorio, cause principali del sostanziale blocco delle carriere e naturalmente perseguiremo con determinazione l’obiettivo di far avere quanto prima ai lavoratori degli EPR tutti i soldi stanziati e non distribuiti riferiti al CCNL 2019-21 e alla valorizzazione professionale del personale.

 

[1] Comma 309. Le risorse di cui al comma 308 sono destinate, quanto a 14,52 milioni di euro, per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 310. I restanti 20,80 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 310 sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico amministrativo. Gli enti provvedono all'assegnazione delle risorse al personale tecnico amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 310.

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