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Università, ASN: accolti dal TAR Lazio tre ricorsi della FLC CGIL

È possibile impugnare al Tribunale amministrativo regionale, al ricorrere dei requisiti, il giudizio della commissione nella procedura per l’abilitazione scientifica nazionale

13/01/2025
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A cura della FLC CGIL Roma e Lazio

Esprimiamo grande soddisfazione per le vittorie ottenute in materia di abilitazione scientifica nazionale che hanno accolto 3 ricorsi affermando la illegittimità dei giudizi di non idoneità espressi dalle diverse commissioni di valutazione.

Con il ricorso, patrocinato dall’Avv. Francesco Americo e dalla FLC CGIL Roma e Lazio, sono state sollevate diverse contestazioni sotto molteplici profili ai giudizi espressi dalla commissione che hanno portato il TAR Lazio ad affermare diversi principi su questa materia che qui brevemente si riportano:

  • sentenza n. 1806/2024 «come regola generale, ma soprattutto in presenza del superamento dei criteri oggettivi di valutazione dell’attività accademica, la Commissione avrebbe dovuto prendere specificamente ed analiticamente in esame le pubblicazioni e spiegare le ragioni per cui le stesse risultavano immeritevoli di un giudizio favorevole (sulla completezza della motivazione sulle pubblicazioni si vedano, per tutte, TAR Lazio, sentenze 24 luglio 2024, n. 15204; 19 giugno 2020, n. 6796). Ciò deve avvenire non necessariamente con metodo schematico (ossia elencando le singole pubblicazioni, esponendone i contenuti e giudicandole in sequenza), che pure rappresenterebbe l’optimum, ma anche adottando un metodo discorsivo, assicurando però in ogni caso che sia riscontrabile la sostanziale completezza della valutazione»
  • sentenza n. 22274/2024: «Ed invero, con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni, questo Collegio ritiene di ribadire il costante orientamento espresso da questo Tribunale in base al quale la Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale è tenuta ad esprimersi mediante motivazione completa ed esaustiva con riferimento a tutti i parametri indicati dal D.M. n. 120/2016; non significa che i Commissari siano tenuti ad una motivazione analitica (e prolissa) su tutte le opere presentate - trattandosi con ogni evidenza di un onere inesigibile - ma che la valutazione complessiva, ancorché sintetica, sia comunque adeguata, comprensibile e sufficientemente approfondita, alla stregua di tutti i parametri tassativamente (e cumulativamente) indicati nell’art. 4 del D.M. n. 120/201…Per quanto riguarda, invece, il lamentato difetto di motivazione, osserva questo Collegio che le doglianze della parte ricorrente risultano fondate, poiché la Commissione, pur essendosi diffusa analiticamente sulle pubblicazioni presentate, si è poi pronunciata negativamente, in maniera assolutamente apodittica, avendo genericamente riferito che le stesse “sono da ritenersi, complessivamente, non di qualità elevata in relazione al settore concorsuale e alla fascia per la quale è stata richiesta l'abilitazione»
  • sentenza n 20137/2024: «Sul punto, come correttamente rappresentato da parte ricorrente, il giudizio della Commissione circa il mancato riconoscimento della esperienza professionale allegata dal ricorrente ai fini del controverso titolo (l), non è neppure accompagnata da un adeguato e ragionevole supporto motivazionale. Nel caso di specie, nel giudizio collegiale si motiva laconicamente il mancato possesso del suddetto titolo poiché ‘’la dichiarata Direzione di un Centro Interdipartimentale Universitario non è assimilabile a esperienza professionale esterna all’Università’’. Neppure nei giudizi individuali dei Commissari è stata ravvisata una più pregnante motivazione né l’iter logico seguito, comparendo, invero, in tutti i giudizi individuali la medesima e scarna valutazione, apparendo anzi meramente sovrapponibili e speculari a quello formulato in sede collegiale»

Il nostro ufficio legale ricorda che è sempre attiva l’azione al TAR volta ad impugnare, al ricorrere dei requisiti, il giudizio della commissione nella procedura ASN.

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