Guida alla lettura della Legge Finanziaria 2004
Anche la legge finanziaria per il 2004, come quella per il 2003, prosegue nel disegno che lede la Pubblica Amministrazione e i diritti dei lavoratori pubblici
Prime osservazioni
(n.d.r: le note che seguono sono state predisposte dalla Cgil. Ricordiamo che sulla Finanziaria abbiamo già pubblicato un primo commento).
Anche la legge finanziaria per il 2004, come quella per il 2003, prosegue nel disegno che lede la Pubblica Amministrazione e i diritti dei lavoratori pubblici
Non come fattore di crescita, ma come fonte di risorse derivanti da tagli da utilizzare per altre voci. In particolare.
FEDERALISMO FISCALE
Vengono prorogate al 2004 le attività dell’Alta Commissione sul Federalismo fiscale istituita dalla Finanziaria 2002, che peraltro non ha mai iniziato la propria attività. Le conseguenze di tale atto consistono nel rinvio dell’applicazione in tema di federalismo fiscale del complesso delle norme previste dall’art.119 della Costituzione, che significa nei fatti la impossibilità da parte delle Regioni e delle Autonomie Locali di poter finanziare le funzioni loro attribuite, e di avere la garanzia che i livelli essenziali sanitari e di assistenza siano finanziariamente garantiti, così come prevede la Costituzione.
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Ai fini della partecipazione agli obiettivi di finanza pubblica il fabbisogno finanziario per gli anni 2004-2006 è pari a quello dell’anno precedente incrementato del 4% annuo per le
UNIVERSITA’ e del 5% per alcuni
Enti di Ricerca. Il fabbisogno finanziario così determinato è incrementato dagli oneri contrattuali del personale limitatamente alle
competenze arretrate.
Tale norma non garantisce le risorse necessarie per il biennio 2002/2003 e tanto meno quelle per il rinnovo del biennio 2004/2005.
RINNOVI CONTRATTUALI
Per il personale contrattualizzato ARAN i cui oneri contrattuali sono a carico del bilancio dello Stato ( Ministeri; Presidenza del Consiglio; Agenzie fiscali; Vigili del fuoco; Scuola; ) è previsto uno stanziamento globale per il biennio 2004/2005 per inflazione programmata e produttività (0.2% per ogni anno) pari complessivamente a 1030 milioni di € per il 2004 e a 1970 milioni di € per il 2005; le risorse per il restante personale “centrale” di diritto pubblico ( Magistrati; Prefetti; Ambasciatori; Corpi di Polizia e Forse Armate) sono pari a 430 milioni di € per il 2004 (di cui 360 per Polizie e Forze Armate) e 810 milioni di € per il 2005 ( di cui 690 per Polizie e Forze Armate).
Complessivamente le risorse stanziate sono calcolate sulla base di Inflazione programmata ( 1.7% e 1.5%) e Produttività (0,2% per ogni anno).
Complessivamente per un incremento pari al 3.63%
MANCANO LE RISORSE PER
“Lo scostamento tra programmata e reale” del biennio 2002/2003 pari a circa il 2,2% (~ 1000 milioni di €); le risorse per una inflazione programmata realistica; nonché il mantenimento della quota di produttività consolidata (0.50% per ogni anno) ~ 400 milioni di €. (Mediamente serve il doppio di quanto presente oggi in Finanziaria).
Per le altre amministrazioni le risorse, provengono dai rispettivi bilanci e vengono quantificate, per quanto attiene ai rinnovi contrattuali, attenendosi quale
“tetto massimo delle retribuzioni ai criteri previsti per il personale dello Stato”. Si tratta, per quanto attiene alla produttività, ad una palese violazione dell’autonomia decisionale di Enti che hanno autonomia di bilancio.
Per le Autonomie Locali e la Sanità, vi sono nella Finanziaria le norme assunte dal Governo per sbloccare i contratti di lavoro per il biennio 2002/2003 secondo quanto definito nel Protocollo del 4/2/2002.
ASSUNZIONI DI PERSONALE
Il blocco delle assunzioni già previsto dalla Finanziaria per il 2003 è presente anche nella Finanziaria per il 2004. Sono fatte salve le assunzioni per figure non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità; nonché quelle relative alle categorie protette. Per i Vigili del fuoco,le Polizie e le Forze Armate sono fatte salve le assunzioni autorizzate per il 2003 e non ancora attuate. L’organico della Protezione Civile è incrementato di 50 unità.Viene confermato il Fondo per le Assunzioni pari a 70 M€ per il 2004 e 280 M€ per il 2005 con il quale procedere ad assunzioni limitate. Priorità nelle assunzioni per sicurezza pubblica; difesa; prevenzione vigilanza antincendi; giustizia e vincitori di concorsi espletati al 30/09/2003. Il comparto Scuola non è interessato da tale normativa. Per regioni, Autonomie Locali e Sanità, che abbiano rispettato il patto di stabilità, viene definita una specifica normativa che comporterà assunzioni per le Regioni e le AA.LL. non superiori al 50% delle cessazioni nel 2003; per la Sanità tali assunzioni riguardano il solo personale del ruolo sanitario; la percentuale si riduce al 20% per le AA.LL. che abbiano un rapporto dipendenti/popolazione sopra della media nazionale maggiorata del 30% o una spesa per il personale in percentuale superiore alla media regionale; sono fatte salve le “assunzioni” derivanti dal passaggio di competenze alle Autonomie Locali. Al blocco delle assunzioni si aggiunge anche per il biennio 2005/2006 la riduzione del personale dell’1% rispetto a quello in servizio al 2004.
A causa del reiterato blocco delle assunzioni sono prorogati al 31/12/2004 i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere per Beni Culturali; Giustizia; Salute; Agenzia del Territorio; Economia e Finanze. La Salute può prorogare i suoi (
vedi 47 c.10 L. 449/1997) mediante i
contratti di LAVORO A PROGETTO. Le procedure per la conversione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di Formazione Lavoro può essere attivata procedendo alle assunzioni nei limiti previsti dalla legge. Le amministrazioni (escluse regioni; AA.LL. e sanità) possono avvalersi di personale a tempo determinato con convenzioni o
lavoro a progetto sempre nei limiti di spesa pari al 90% del consuntivo; in tali limiti rientrano anche i CO.CO.CO. in essere al 01/01/2004. Per gli Enti Locali che hanno rispettato il Patto di Stabilità non hanno valore le limitazioni di cui sopra (limiti di spesa per TD e CO,CO.CO), nonchè per il personale infermieristico.
I lavoratori del CONI , nel limite delle 300 unità,possono chiedere di essere collocati anche in soprannumero presso Consiglio di stato; TAR ; Corte dei Conti ed Avvocatura dello Stato.
Si Tratta nella sostanza della reiterazione delle normative di blocco delle assunzioni previste nella Legge Finanziaria per il 2003. Il blocco delle assunzioni, la riduzione del personale accompagnato dalla generalizzazione del lavoro temporaneo o flessibile, la cui spesa deve risultare minore di quella per il 2003, costituisce un potente strumento per la precarizzazione del lavoro pubblico; destabilizza alcuni gangli vitali della P.A: ad esempio l’ISTAT. La scelta di introdurre dall’1/1/2004 il lavoro a Progetto, rappresenta una violazione di quanto contenuto nella legge 30 che dispone la non applicazione della legge alle Pubbliche Amministrazioni, demandando ad un tavolo di verifica con le OO.SS. le procedure di armonizzazione tra pubblico e privato.
Le misure relative alla scuola ricalcano ed “attuano” quelle già previste dalla Finanziaria del 2002.
DECRETO LEGGE FINANZIARIO.
Il Decreto legge contiene 2 interventi sulla P.A. che hanno anche ricadute sul piano contrattuale: La trasformazione della CASSA DEPOSITI E PRESTITI in SPA con il previsto trasferimento anche contrattuale del personale in servizio che passa alle dipendenze della CDP spa definendo con dovizia di particolari per legge la fase transitoria, ma tralasciando qualsiasi riferimento al futuro regime : il personale è regolato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato
La seconda norma attiene alla costituzione dell’AGENZIA ITALIANA del FARMACO. In questo caso il personale continua ad essere contrattualizzato nel comparto di provenienza.
Roma, 7 ottobre 2003