Dirigenti scolastici: emanata la direttiva sul pensionamento forzato
Il Ministro ha emanato la Direttiva che applica gli articoli del pensionamento coatto previsto dall’art.72 della L. 133/08 come modificato dall’art. 17 comma 35 novies della L. 102/09
Con nota del 17 dicembre 2009 il Dirigente dell’Ufficio III Direzione del personale del MIUR ha inviato alle Organizzazioni sindacali la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 specificando che essa è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti e che è stata inviata per e-mail ai Direttori regionali per consentire l’applicazione delle indicazioni in essa contenute.
La direttiva si è resa necessaria per fissare nuovi criteri in materia di trattenimento in servizio del personale rispetto a quelli contenuti nella Direttiva 13/09.
L’applicazione del comma 11 dell’art. 72 attribuisce all’Amministrazione la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigente, al compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni.
Tale facoltà potrà essere esercitata nei confronti dei dipendenti che raggiungano l’anzianità massima contributiva entro il triennio 2009-2011.
Dalla data di compimento dell’anzianità massima contributiva da parte del dipendente, l’Amministrazione può esercitare la risoluzione.
Per quanto riguarda i Dirigenti Scolastici, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro, dandone comunicazione all’interessato nei termini previsti dall’art. 72 comma 11 ed a condizione che siano state attivate le procedure di garanzia previste dall’art. 37 del CCNL dell’area V, se ci sono le seguenti condizioni:
-
esubero riguardante il triennio 2009-2011;
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valutazione negativa, con adeguata e puntuale documentazione, del servizio prestato.
Negli altri casi, il Direttore dell’USR potrà non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di coloro che hanno maturato i 40 anni di contributi valutando sia il numero di uffici dirigenziali vacanti, con la conseguente necessità di attivare reggenze già elevate allo stato attuale, sia la professionalità e l’esperienza degli attuali titolari e l’opportunità della loro continuità di direzione, sia la mancanza nelle graduatorie dei concorsi a dirigente di aspiranti alla nomina.
In applicazione del comma 7 dell’art. 72, che riguarda il pensionamento del personale che abbia compiuto 65 anni di età e maturato l’anzianità massima contributiva di 40 anni, l’istanza di trattenimento in servizio da parte dei Dirigenti Scolastici dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello del compimento del 65° anno.
Considerata la specificità della funzione esercitata, i Direttori degli USR, per la concessione ai Dirigenti Scolastici della proroga fino al compimento del 67° anno di età, terranno in debito conto:
-
l’insussistenza nel triennio di eventuali situazioni di esubero a livello regionale;
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l’adeguata e documentata motivazione circa la consistenza e la qualità del servizio prestato;
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che non sia esaurita per ciascun Dirigente Scolastico l’efficacia temporale del contratto individuale in essere ai sensi della CM 10/08;
-
il numero di presidenze che si renderanno vacanti con conseguente elevato numero di reggenze da conferire;
-
l’eventuale esaurimento delle graduatorie di aspiranti all’incarico di dirigente.
Come FLC Cgil vigileremo affinché non si commettano arbitri e discriminazioni da parte dei Direttori degli USR.
Ricordiamo che il 15 dicembre il Miur aveva pubblicato il DM 95 e la CM 96 con le quali si fissa al 16 gennaio 2010 la data per la presentazione delle domande di pensionamento o di mantenimento in servizio.
Presso tutte le sedi della FLC Cgil e dell'INCA Cgil (in Italia e all'estero) è disponibile uno specifico servizio di consulenza.
Roma, 18 dicembre 2009
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