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Anna Maria Poggi, docente di Diritto Costituzionale e Regionale e Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Torino, interviene sulle autonomie funzionali in un sistema di sussidiarietà articolando il suo intervento su alcune questioni fondamentali:

  • il contenuto dell’autonomia funzionale delle scuole e il suo modello di riferimento;

  • gli sviluppi successivi di questo modello;

  • le implicazioni/complicazioni successive alla riforma del Titolo V della Costituzione;

  • le prospettive per il futuro, dopo un quinquennio nel quale non ci si è occupati dell’autonomia, anche se della scuola sì, e con interventi non guidati dall’idea della autonomia scolastica.

Riguardo al primo punto, Anna Maria Poggi sottolinea come il modello che si afferma con la legge 59/97 sia un modello di autonomia funzionale ispirato alla natura comunitaria e sociale della scuola che si distacca fortemente dal modello dettato dalla legge delega del 1993 con la quale era previsto un semplice passaggio di funzioni dallo stato alle scuole (decentramento amministrativo e attribuzione della personalità giuridica).

Con l’autonomia funzionale si introduce infatti un modello che fa riferimento ad un processo di distacco e di “alterità” che, senza togliere nulla al carattere pubblicistico del sistema scolastico e nel pieno rispetto del principio di uguaglianza previsto dall’art. 21 della legge 59/97, è funzionale al raggiungimento delle finalità del sistema nazionale di istruzione. In questo senso l’autonomia funzionale viene rafforzata dal principio di sussidiarietà orizzontale e verticale introdotto dalla riforma costituzionale e si impone una idea di funzioni pubbliche diffuse sul territorio.

Soffermandosi sugli sviluppi seguiti negli anni da questo modello, ritiene che la legislazione successiva abbia seguito un iter controverso. Non si è scelto di definire le competenze dell’autonomia funzionale nel sistema scolastico e quelle residuali di Stato e Regioni ma si è proceduto in senso inverso, determinando prima i limiti esterni di queste competenze. Sarebbe stato necessario inoltre intervenire a ridefinire gli ordinamenti (nei quali si concretizza la funzione sociale della scuola), rivedere gli Organi Collegiali e favorire lo sviluppo dell’autonomia finanziaria e organizzativa.

Facendo riferimento alle diverse articolazioni dell’autonomia presenti nel DPR 275/99, la Poggi richiama la parte del decreto che, definendole percentuali nazionali del curricolo riservate allo Stato, ha offerto una delega in bianco al Governo, depotenziando l’autonomia didattica. Sul versante delle risorse la relatrice richiama le recenti norme previste dalla finanziaria e sottolinea che la semplice attribuzione diretta dei finanziamenti alle scuole non realizza l’obiettivo dell’autonomia finanziaria che era invece quello di attribuirealle scuole una dotazione finanziaria in grado di consentire alle scuole di svolgere le loro funzioni. Se le scuole debbono garantire, con l’esercizio della autonomia funzionale, i diritti sul territorio, possono reperire ulteriori risorse ma non debbono essere costrette al loro reperimento. Le risorse non vincolate attualmente assegnate alle scuole dal decreto del ministero sono basse rispetto al totale, il trasferimento non è sufficiente, si continua a richiedere alle scuole che l’ampliamento dell’Offerta Formativa sia senza oneri per lo Stato.

L’elemento che maggiormente stride con l’autonomia organizzativa, prevista dal Regolamento dell’Autonomia, è però la mancanza di una rappresentanza delle scuole all’interno degli ambiti decisionali delle autonomie locali, con il rischio di un ruolo subalterno alle altre autonomie e l’instaurarsi di un”doppia dipendenza”. In relazione all'attuazione del Masterplan Poggi sottolinea la necessità di costituire, come è avvenuto per le Università e le Camere di Commercio, (altre autonomie costituzionalizzate dalla riforma costituzionale) organi di rappresentanza che diano voce alle scuole nel rapporto con lo Stato e con gli Enti Locali. Proprio per la possibilità che in tempi brevi si proceda alla definizione di leggi regionali sulla scuola, oltre che di quelle nazionali, e che si sviluppino processi di concertazione che coinvolgeranno le scuole, è urgente continuare a ragionare sul modello istituzionale dell’autonomia scolastica e costruire strumenti che superino il limite dato dal fatto che l’autonomia delle scuole non può essere difesa dalle scuole stesse (non possono ricorrere alla Corte Costituzionale) e dipende dalle scelte dei soggetti che in modo concorrente (Stato e Regioni) intervengono a dettare norme e principi.