Università di Siena. Regolamentata la pausa lavorativa di 10 minuti
E’ stato siglato presso l’Università di Siena il “Protocollo sui criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro”.
L’accordo, è composto dai seguenti otto capi, per complessivi 43 articoli:
Capo I Principi in materia di organizzazione di orario di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico;
Capo II Pause, riposi e ferie;
Capo III Lavoro notturno;
Capo IV Diritto allo studio;
Capo V Aspettative, assenze, congedi e permessi;
Capo VI Rapporto di lavoro a tempo parziale;
Capo VII Particolari disposizioni per il personale inquadrato nella categoria EP;
Capo VIII Norme generali e di rinvio.
Per la novità e l’interesse che riveste la regolamentazione della pausa lavorativa di 10 minuti quando l’orario di lavoro supera le sei ore continuative, introdotta dall’art. 7 del CCNL 27/1/2005, si riportano di seguito i primi 3 punti dell’art. 10 del Capo II del predetto accordo.
Art. 10 - Pause
1. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore continuative, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo di 10 minuti per pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. La durata massima di lavoro giornaliero continuativo, esclusivamente nei giorni in cui non è previsto il rientro, è fissata in sette ore e trenta minuti, all’interno della quale il lavoratore deve necessariamente beneficiare dell’intervallo per pausa di cui al comma precedente.
3. Nel caso in cui l’orario giornaliero complessivo superi il limite di cui al comma precedente, l’intervallo minimo per pausa diventa di trenta minuti, e la pausa deve essere obbligatoriamente segnalata tramite badge magnetico.
4. – 5. – 6. – 7. – 8. omissis
9. Qualora il dipendente abbia, eccezionalmente, omesso l’obbligo delle timbrature per la pausa di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo, dalle ore lavorate saranno decurtati d’ufficio 30 minuti, corrispondenti alla pausa minima.
10. Le pause di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo, non sono retribuite e non sono computate come orario di lavoro.
Roma, 6 giugno 2006
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