Disposizioni per l'inquadramento degli assistenti ordinari nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati
Disegno di legge N. 778
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI (AN)
Disposizioni per l'inquadramento degli assistenti ordinari nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati
Presentata il 12 giugno 2001
Art. 1.
1. Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che al 31 ottobre 1979 hanno maturato i requisiti previsti dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, con anzianità di servizio continuativo dalla citata data alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, a sostenere una prova costituita da appositi giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati.
Art. 2.
1. Coloro che sono stati titolari di un contratto di lavoro presso le facoltà di medicina e chirurgia in base ad un concorso, che hanno svolto attività di assistenza e cura oltre i limiti di impegno del contratto e che, entro l'anno 1979-1980, avevano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, possono sostenere la prova costituita da giudizi di idoneità di cui all'articolo 1 per essere inquadrati nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati.
Art. 3.
1. I soggetti di cui agli articoli 1 e 2 devono dimostrare uno stato di servizio immune da provvedimenti disciplinari.
Art. 4.
1. I giudizi di idoneità sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. La composizione delle commissioni e le modalità di inquadramento di coloro che superano i giudizi di idoneità sono disciplinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Onorevoli Colleghi! - La vigente legislazione universitaria, che fa capo al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevede il ruolo unitario dei professori universitari costituito da due fasce funzionali: la prima dei professori straordinari e ordinari e la seconda dei professori associati.
Il riordino della docenza universitaria, fatta nell'ottica del citato decreto del Presidente della Repubblica, ha fatto nascere diverse problematiche, sfociate anche in ricorsi alla magistratura e che hanno posto in situazione anomala gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento. Infatti, pur essendo considerati dalle disposizioni vigenti docenti a tutti gli effetti, come si evince dall'articolo 3 del decreto-legge 1^ ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, tuttavia, vengono loro estese le stesse disposizioni riguardanti i ricercatori che sono figure giuridiche nate con finalità diverse da quelle relative all'assistente.
La presente proposta di legge ha lo scopo di definire la posizione degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento.
La stessa proposta di legge intende, inoltre, sanare la situazione in cui si sono venuti a trovare gli ex contrattisti medici che non hanno potuto usufruire della sentenza della Corte costituzionale n. 397 del 1989, non avendo essi antecedentemente impugnato il provvedimento ministeriale di esclusione dalla partecipazione ai giudizi di idoneità per professore associato.
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