DdL C4559, Mazzocchin, Sbarbati, "Disposizioni per l'inquadramento degli assistenti ordinari e degli "ex contrattisti" nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati"
"Disposizioni per l'inquadramento degli assistenti ordinari e degli "ex contrattisti" nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati"
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
DdL C4559, Mazzocchin, Sbarbati, "Disposizioni per l'inquadramento degli assistenti ordinari e degli "ex contrattisti" nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati"
Art. 1.
1. Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che siano o siano stati, negli ultimi cinque anni, titolari di un insegnamento ufficiale, per supplenza o affidamento, nei corsi di diploma di laurea o di specializzazione, sono ammessi, a domanda, a sostenere una tornata di giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati.
Art. 2.
1. Coloro che sono stati titolari di un contratto presso le facoltà di medicina e chirurgia in base ad un concorso, che hanno svolto attività di assistenza e cura oltre i limiti di impegno del contratto e che, entro l'anno 1979-1980, avevano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, possono partecipare alla tornata di cui all'articolo 1 per essere inquadrati nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati.
Art. 3.
1. I soggetti di cui agli articoli 1 e 2 devono aver svolto servizio continuativo dalla data di assunzione, rispettivamente, come assistente ordinario del ruolo ad esaurimento, come contrattista, e quindi come ricercatore, e attività di ricerca documentata dalla facoltà di appartenenza; essi devono, altresì, dimostrare uno stato di servizio immune da provvedimenti disciplinari.
Art. 4.
1. I giudizi di idoneità sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. La composizione delle commissioni e le modalità di inquadramento di coloro che superano i giudizi di idoneità sono disciplinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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