CRUI: Parere sul ddl "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica"
Riportiamo con colpevole ritardo il parere della Conferenza dei Rettori, espresso dall'Assemblea il 27/5/99 e dal Comitato di Presidenza, sul disegno di legge "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica" approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 marzo 1999.
Riportiamo con colpevole ritardo il parere della Conferenza dei Rettori, espresso dall'Assemblea il 27/5/99 e dal Comitato di Presidenza, sul disegno di legge "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica" approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 marzo 1999.
(Articoli 1 e 2)
La CRUI esprime soddisfazione che il Ministro Zecchino e il Governo abbiano ritenuto di intervenire sul tema della valutazione delle attività universitarie, che è da otto anni oggetto di studio e di lavoro della CRUI, con risultati positivi ben noti e riconosciuti anche al di fuori del mondo accademico e a livello internazionale. Per contribuire positivamente al lavoro parlamentare su questa scelta politica di grande valenza strategica, la CRUI suggerisce di prendere in esame i seguenti punti.
È necessario lasciare all'autonomia degli atenei le regole di composizione e di funzionamento dei nuclei di valutazione interna, i quali devono rimanere organi degli atenei. La loro attività deve naturalmente essere sottoposta a valutazione da parte del MURST come tutte le altre attività (didattiche, di ricerca, gestionali) condotte dalle università.
Non appare condivisibile l'abrogazione del comma 22 dell'art. 5 della L. 537/93 che fa cadere la previsione di legge su alcuni compiti dei nuclei di valutazione interna (analisi comparative dei costi e rendimenti, corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, determinazione dei parametri di riferimento del controllo), che invece è stata e sarebbe utile per fissare su scala nazionale le principali linee di azione dei nuclei e i contenuti della relazione annuale del nucleo sul conto consuntivo.
Nel condividere l'importanza di istituzionalizzare la raccolta di informazioni sulla valutazione che gli studenti (ma anche i diplomati e laureati) danno delle attività didattiche e dei servizi universitari e nel sottolineare che esperienze di questo tipo sono già presenti e ben sperimentate in molte sedi universitarie, sembra alquanto limitativo dare a questo aspetto della valutazione un ruolo preponderante. Dovrebbe essere colta questa occasione per attuare un intervento organico e metodologicamente rigoroso sulla valutazione della qualità delle attività universitarie, ancorandola a standard riconosciuti a livello internazionale e quindi tenendo presente la raccomandazione 98/561/CE del Consiglio del 24 settembre 1998 sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore (G.U.C.E. n. 270 del 7/10/98, https://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/it_398X0561.html ). Sarebbe anche opportuno prevedere che l'organo incaricato della valutazione a livello nazionale abbia forme di consultazione sulle metodologie di valutazione con la CRUI e con gli altri organi che rappresentano il sistema universitario.
Sarebbe conveniente che il Comitato per la valutazione mantenesse, se non il nome, almeno i compiti assegnati dalla Legge 537/93 all'Osservatorio, il che non avviene abrogando il comma 23 dell'art. 5 della L. 537/93. Occorre notare che, con questa stessa abrogazione, viene a cadere la possibilità per il CUN e la CRUI di partecipare alla valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario.
In base a queste considerazioni e tenendo conto che l'Osservatorio nazionale per la valutazione del sistema universitario è stato appena rinnovato nella composizione e, in parte, nei compiti, la CRUI ritiene di suggerire lo stralcio di queste norme sulla valutazione e il loro inserimento in uno specifico ed organico disegno di legge sul tema.
(Articolo 4)
La CRUI condivide la necessità di istituire meccanismi incentivanti che premino il maggior impegno di professori e ricercatori universitari, in una situazione di profonda disparità che vede contemporaneamente docenti poco presenti e docenti oberati di lavoro. Pur non entrando nel merito delle forme previste per l'incentivazione, che comunque fanno riferimento a importi finanziari percentualmente quasi trascurabili, si esprime preoccupazione per il fatto che, come accade sempre più spesso, si riduca l'attività dei professori e ricercatori universitari alla sola didattica. Val la pena sottolineare che, nelle università, l'unico modo reale di elevare la qualità dell'attività formativa è quello di avere docenti che studino e siano impegnati nella ricerca.
(Articolo 4, comma 3)
La norma intende permettere alle università di derogare dai limiti determinati dall'art. 66 del DPR 382/80 riguardo alla ripartizione dei proventi e ai compensi al personale che collabora ai contratti conto terzi.
In realtà questi limiti sono stati già delegificati, perché disciplinati autonomamente dai regolamenti degli atenei in base all'art. 26, c. 7, della L. 448/98 o, anche precedentemente, in base agli statuti autonomi. L'attuale testo sembrerebbe addirittura ridurre l'attuale autonomia regolamentare degli atenei, riservando la deroga ai soli contratti conto terzi di ricerca e trasferimento tecnologico e ai soli professori e ricercatori.
In base a queste considerazioni, la CRUI suggerisce di cassare questo comma.
(Articolo 5)
L'intervento finanziario a favore delle nuove scuole di specializzazione per le professioni legali è molto apprezzabile. Si suggerisce di intervenire anche a favore delle nuove scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, che sono altrettanto importanti e innovative.
La CRUI suggerisce di emendare il testo prevedendo un intervento finanziario anche a favore delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria.
(Articolo 8, comma 1)
La norma pare introdurre una differenziazione specifica, cui la CRUI non è favorevole, dei contratti dei direttori amministrativi delle università rispetto a quelli degli altri dirigenti pubblici.
Se l'interpretazione data fosse esatta, la CRUI suggerirebbe di cassare questo comma.
(Articolo 8, comma 4)
Sarebbe conveniente estendere il contenuto della norma apportando chiarezza e certezza giuridica al problema del riassorbimento degli assegni retributivi ad personam.
La CRUI suggerirebbe di riformulare il comma in modo che tutti gli assegni ad personam destinati al mantenimento di posizioni retributive maturate in precedenti posizioni presso le università o presso altre amministrazioni pubbliche siano via via riassorbiti negli incrementi retributivi della carriera universitaria.
(Articolo 8, comma 5)
In analogia alle norme vigenti per le università, anche presso le Accademie militari dovrebbe essere possibile estendere l'insegnamento ai ricercatori non confermati.
La CRUI suggerisce di cassare l'ultima parola del comma (confermati).
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