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Comunicato Snur-Cgil sull'intesa preliminare al CCNL Università del 23/2/00

Il 23 febbraio alle ore 6,30 e stata firmata una intesa preliminare al CCNL 1998-2001

23/02/2000
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Il 23 febbraio alle ore 6,30 e stata firmata una intesa preliminare al CCNL 1998-2001. La scelta di stipulare una intesa preliminare nasce dalla necessità di impegnare rapidamente i fondi aggiuntivi messi a disposizione dagli atenei, e fissare le materie su cui si era raggiunta un’intesa. La trattativa continuerà per giungere alla sigla del contratto che verrà sottoposto alla verifica dei lavoratori e delle lavoratrici. La trattativa è stata lunga e difficile e fondamentale per il risultato raggiunto è stata la mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici negli atenei e la programmazione della manifestazione nazionale al politecnico di Torino, manifestazione che è sospesa assieme a tutte le iniziative programmate negli atenei.

La segreteria ritiene che i punti più qualificanti dell’intesa preliminare siano nella formalizzazione delle dinamiche dell’ordinamento professionale e dei fondi stanziati per le progressioni economiche all’interno della categoria e per le progressioni verticali tra categorie, da utilizzare entro la vigenza contrattuale; le risorse aggiuntive che incrementano il salario accessorio oltre al tasso programmato del 3,3% Si prevede anche la stabilizzazione di una quota del salario accessorio, incrementando l’indennità d’ateneo. Il primo inquadramento avrà una particolare attenzione nei confronti delle figure collocate nelle qualifiche di confine tra il vecchio e il nuovo ordinamento. I neoassunti nella categoria B (attuali 3 livelli) dopo 12 mesi saranno inseriti nella posizione economica corrispondente all’attuale 4° livello; è pure prevista una normativa particolare sul salario accessorio per le elevate professionalità a modello della dirigenza.

Le relazioni sindacali vedranno definite a livello nazionale alcune materie che potranno essere ricontrattate a livello aziendale , viene riconosciuto il ruolo contrattuale per la formazione come opportunità di sviluppo professionale

Le assunzioni a tempo determinato potranno essere previste nelle categorie C,D, e E.P. definendo comunque una percentuale rispetto al personale a tempo indeterminato. C’è l’impegno politico a razionalizzare i vari istituti di flessibilità presenti negli atenei in riferimento ai fini e ai contenuti delle forme di flessibilità già previste per legge (lavoro interinale).

Per quanto riguarda i policlinici e Aziende miste, viene riconfermato il comparto di contrattazione, si garantisce il mantenimento delle attuali equiparazioni ex art.31 DPR 761/79 fino alla costruzione di una tabella nazionale di equiparazione. Rispetto al personale precario si è riusciti ad inserire una clausola di salvaguardia solo per gli assunti ex art. 19 comma 9 bis, nel senso di impegnare le amministrazioni a espletare le procedure per le assunzioni a tempo indeterminato entro dodici mesi.

Si è raggiunto, con il comitato di settore un’intesa per la definizione del profilo di collaboratore ed esperto linguistico, riconoscendo l’impegno da essi profuso nell’offerta formativa di lingue e culture straniere, l’autonomia culturale e professionale nel perseguire gli obiettivi didattici, i compiti attribuiti a questo personale.

La Segreteria Nazionale
SNUR-CGIL

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