Commissione VII: Resoconto della seduta (Discussione del ddl governativo "Disposizioni in materia di Università)
Interviene il Ministro dell'università e la ricerca scientifica e tecnologica Ortensio Zecchino.
SEDE REFERENTE
Giovedì 6 maggio 1999. Presidenza del Presidente Giovanni CASTELLANI.
Interviene il Ministro dell'università e la ricerca scientifica e tecnologica Ortensio Zecchino.
La seduta comincia alle 14.
Disposizioni in materia di università. C. 5924 Governo.
(Esame e rinvio)
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Giovanni CASTELLANI, presidente e relatore, riferisce sul disegno di legge C. 5924 che si propone di rendere utilizzabili somme accantonate dalla legge finanziaria per il 1999, ma che reca altresì disposizioni di diversa natura, riguardanti la valutazione del sistema universitario, l'incentivazione dei professori universitari e dei ricercatori, l'autonomia didattica, gli organi collegiali, ed altre.
Illustra quindi i singoli articoli del disegno di legge.
L'articolo 1 prevede l'adozione, da parte delle università, di un sistema di valutazione dell'attività amministrativa, didattica, di ricerca e di sostegno al diritto allo studio, da effettuarsi tramite la costituzione di organi collegiali, composti per almeno un terzo da esterni, denominati nuclei di valutazione interna, dei quali sono definiti la composizione e i criteri generali di attività. Le università che non si dotano entro sei mesi del sistema di valutazione, saranno escluse per un triennio dai finanziamenti relativi alla programmazione universitaria e dagli incentivi previsti nei successivi tre articoli del disegno di legge.
L'articolo 2 istituisce il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, composto da sette membri, che prende il posto dell'esistente Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, soppresso a decorrere dall'insediamento del nuovo Comitato. Sono soppressi, altresì, nuclei di valutazione interna di cui alla legge n. 537 del 1993. I compiti del Comitato riguardano l'individuazione dei criteri per la valutazione delle attività delle università, la promozione della sperimentazione e dell'applicazione di tecnologie valutative, la determinazione della tipologia di informazione che i nuclei di valutazione delle università devono trasmettere annualmente, nonché attività consultive, istruttorie e di valutazione in ordine alle attività delle università. Sono previsti appositi incentivi in favore degli atenei all'esito dell'attività di valutazione.
L'articolo 3 estende le norme sul sistema di valutazione e le competenze del Comitato, ivi compresi gli incentivi, anche alle università non statali autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale, mediante apposita quota di riserva da definire con decreto ministeriale.
L'articolo 4 reca norme per l'incentivazione dell'attività di professori e ricercatori, istituendo a tal fine un apposito fondo integrativo. Il fondo è destinato altresì a cofinanziare progetti universitari miranti a ridurre l'abbandono degli studi universitari, a ridurre la differenza tra durata legale e durata effettiva dei corsi e a migliorare l'offerta didattica abbassando il rapporto tra studenti e docenti.
L'articolo 5 prevede il confinanziamento da parte del Ministero degli assegni di ricerca, istituiti dall'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 a carico dei soli atenei. Fa presente che il cofinanziamento riguarda soltanto gli assegni concessi dalle università, non quelli concessi dagli enti di ricerca. Sono previste altresì disposizioni di controllo, monitoraggio e verifica dell'effettiva attivazione degli assegni. é altresì prevista la formulazione di un giudizio sull'attività di ricerca di ciascun titolare di assegno da parte di un'apposita commissione, della quale non è tuttavia disciplinata la composizione. Il comma 2 dispone, invece, un contributo straordinario per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole di specializzazione per le professioni legali.
L'articolo 6 reca disposizioni per l'autonomia didattica e riguarda, in particolare, la modifica della legge sui concorsi universitari e della legge sugli ordinamenti didattici universitari, il contenuto proprio degli statuti delle università e la fissazione del termine entro il quale le università dovranno adeguare gli ordinamenti didattici ai decreti contenenti i criteri generali di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 127 del 1997, prevedendo, in caso di inadempienza, un ritardo nella corresponsione di specifiche risorse finanziarie. Sull'autonomia statutaria ritiene che occorra valutare se sia opportuno mantenere alcune norme valide per ogni ateneo, in modo da non intaccare lo stato giuridico dei docenti.
L'articolo 7 prevede interventi volti a garantire la perequazione delle indennità di presenza e dei rimborsi spese degli organi collegiali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
L'articolo 8 detta disposizioni in materia di personale universitario. In particolare si chiarisce che il rapporto di lavoro dei direttori amministrativi delle università è di tipo subordinato indicando altresì criteri sulle loro retribuzioni. Il comma 2 intende risolvere, invece, una vicenda amministrativa relativa all'inquadramento del personale amministrativo per l'università per stranieri di Perugia e Siena; il comma 3 reca invece disposizioni sul personale in servizio presso le scuole di ostetricia, delle quali è prevista la soppressione. Il comma 4 reca una norma interpretativa volta ad evitare gli aggravi di spesa conseguenti a difformi interpretazioni della normativa relativa agli assegni aggiuntivi erogati a ricercatori e professori universitari per garantire che il trattamento spettante al momento dell'accesso ad una fascia superiore non risulti inferiore a quello già in godimento. é previsto che il maggior trattamento stipendiale venga riassorbito con i successivi miglioramenti economici, al fine di evitare trattamenti giurisprudenziali difformi; si chiede, tuttavia, se una norma interpretativa possa prevalere su una sentenza passata in giudicato.
L'articolo 9 contiene disposizioni di spesa per interventi di edilizia universitaria e per la rete museale scientifica. Una parte dei fondi riguardano, in particolare, le università di Padova, Torino, Roma e Cassino. Il comma 5 prevede, invece, l'emanazione di decreti ministeriali per consentire il passaggio alle università del personale delle biblioteche pubbliche statali che dovessero essere trasferite agli atenei ai sensi dell'articolo 151 del decreto-legislativo n. 112 del 1998.
L'articolo 10 comprende una variegata serie di autorizzazioni di spesa per l'attività di ricerca, sia attraverso il rifinanziamento del fondo speciale per la ricerca applicata, sia come contributo ad alcuni istituti.
L'articolo 11 recepisce le sentenze del TAR del Lazio, emanate fra il 1993 e il 1994, con le quali è stata disposta l'estensione a taluni medici ammessi alle scuole di specializzazione del beneficio della borsa di studio, già previsto da una direttiva CEE del 1982, ma recepita nell'ordinamento italiano solo con il decreto-legislativo n. 2257 del 1991. é esclusa la corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Infine, l'articolo 12 reca la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa. Fa presente che gli accantonamenti in tabella a) e b) relativi al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferiti al 1999-2001 risultano interamente utilizzati dal provvedimento in esame.
Osserva, infine, che le norme recate dal provvedimento in esame non hanno un impatto amministrativo diretto sul Ministero, eccezion fatta per quelle sul Comitato nazionale per la valutazione degli atenei, per le autorizzazioni di spesa e per l'attività di cui all'articolo 11. Ciò risponde al profilo del Ministero, che svolge una funzione sempre più di indirizzo, finanziamento, coordinamento e valutazione, con la gestione decentrata agli atenei e agli enti di ricerca.
Angela NAPOLI (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, attesa l'importanza e la complessità del provvedimento, ritiene opportuno che i deputati abbiano un congruo periodo di tempo per l'esame.
Giuseppe PALUMBO (FI) chiede al ministro quali siano le prospettive per i professori universitari medici, dal momento che lo schema di decreto-legislativo sul riordino del Servizio sanitario nazionale attribuisce eccessive competenze al Ministero della sanità, espropriandoli così della loro autonomia didattica.
Il ministro Ortensio ZECCHINO fa presente al deputato Palumbo di ritenere che la formazione non possa che essere di competenza dell'università; si riserva quindi di far valere tali ragioni anche in sede di Consiglio dei ministri.
Nel merito del disegno di legge in esame, osserva che le disposizioni contenute, anche eterogenee tra loro, hanno la finalità di attuare le norme previste nella legge finanziaria.Dopo aver sottolineato l'importanza della revisione del sistema di valutazione, fa presente che il Governo attribuisce particolare importanza al provvedimento e ne sollecita un rapido, anche se approfondito, esame.
Giovanni CASTELLANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
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