Avvisi o pareri resi dalla Commissione tecnico-consultiva per il monitoraggio delle procedure per la costituzione delle commissioni giudicatrici
La Commissione, costituita con D.M. 16.4.1999 ha espresso i seguenti avvisi in merito ad alcune questioni prospettate dalle autorità accademiche
Avvisi o pareri resi dalla Commissione tecnico-consultiva per il monitoraggio delle procedure per la costituzione delle commissioni giudicatrici (legge n. 210/98), nelle sedute del 15, 22 e 28 aprile e del 12 maggio 1999
trasmessi con nota prot. 3049 del 13 maggio 1999
La Commissione, costituita con D.M. 16.4.1999 al fine di monitorare le procedure elettorali e di fornire al M.U.R.S.T. il supporto tecnico-consultivo in ordine a problematiche connesse alla corretta applicazione della legge n.210/98 e del D.P.R. 390/98, nelle sedute del 15, 22 e 28 aprile e del 12 maggio u.s. ha espresso i seguenti avvisi in merito ad alcune questioni prospettate dalle autorità accademiche:
1. In sede di designazione del componente della commissione giudicatrice, la Facoltà può ricorrere a docenti di settori scientifico disciplinari affini, così come individuati nel D.M.26.2.1999 e nel D.M.4.5.1999, soltanto nell'ipotesi in cui il numero degli eleggibili nel settore oggetto di bando sia inferiore a cinque. Nelle procedure valutative per associato o per ricercatore, poiché sono opzionalmente designabili o docenti ordinari o associati, la fascia che presenti un numero di eleggibili nel settore oggetto di bando inferiore a cinque può essere integrata dai docenti del settore affine.
2. La votazione dei componenti elettivi del settore con numero di eleggibili inferiore a cinque si svolge in due fasi: nella prima, l'elettorato attivo e passivo è costituito esclusivamente dai docenti del settore per il quale è bandita la procedura, così da consentire l'elezione di commissari appartenenti al settore stesso. Nella seconda fase (suppletiva), l'elettorato attivo e passivo è costituito esclusivamente dagli appartenenti ai settori affini per l'elezione dei restanti componenti.
3. Qualora non diversamente disposto dagli statuti o dai regolamenti di ateneo, la designazione del componente, nelle procedure valutative per posti di associato, è deliberata dai Consigli di facoltà con la partecipazione dei professori di prima e seconda fascia; nelle procedure valutative per posti di ricercatore la composizione del Consiglio di facoltà è estesa anche ai ricercatori che facciano parte del Consiglio stesso.
4. Ai fini della designazione del componente della commissione giudicatrice da parte della Facoltà, sussistono le ipotesi di incompatibilità derivanti dai casi di aspettativa obbligatoria previsti dall'art.13 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a specifico quesito, si precisa che il distacco presso l'Accademia dei Lincei non costituisce motivo di incompatibilità.
5. Il divieto di far parte di più commissioni non si riferisce ai componenti designati dalle Facoltà, bensì soltanto ai membri eletti. Nondimeno, ai sensi dellart.2 lettera i) della legge n.210/98, il docente eletto non può far parte per un anno di altre commissioni, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedura valutativa. Pertanto, il componente designato dalla Facoltà che risulti successivamente eletto in altra procedura di valutazione comparativa, qualora accetti la nomina a tale titolo, decade da componente designato.
6. Il docente eletto in una commissione, ai sensi della sopra citata disposizione normativa, non può far parte per un anno di altre commissioni, per lo stesso settore e la stessa tipologia di valutazione comparativa, neppure in qualità di componente designato.
7. La Facoltà che deliberi di non chiamare nessuno degli idonei di una procedura di valutazione comparativa richiesta dalla Facoltà stessa non può chiamare gli idonei di una procedura di altra Facoltà dell'Ateneo per lo stesso settore scientifico-disciplinare.
8. Gli idonei non chiamati dalla Facoltà, nell'ambito di una procedura di valutazione comparativa richiesta dalla Facoltà stessa, possono essere chiamati da altra Facoltà del medesimo Ateneo che non abbia bandito procedure valutative.
9. Le opposizioni agli elenchi dell'elettorato, si sensi dell'art.3, quarto comma del D.P.R. n. 390/98, vanno presentate al Rettore dell'Università che ha bandito la procedura valutativa. Questi adotterà la decisione in merito all'opposizione anche sulla base della documentazione acquisita presso l'università di appartenenza del docente di cui trattasi.
10. I professori collocati fuori ruolo per limiti di età possono entrare a far parte delle commissioni giudicatrici anche a seguito di designazione da parte della Facoltà.
11. Qualora entro il 14 maggio p.v. non risulti deliberata da parte della Facoltà la designazione del componente della commissione giudicatrice, la procedura di formazione della commissione è assegnata d'ufficio alla prossima tornata elettorale.
12. La domanda di un candidato che partecipa ad una valutazione comparativa a più posti di ricercatore, bandita per lo stesso settore, si deve considerare come unica domanda, agli effetti dell'art.2, quarto comma, del D.P.R. n.390/98.
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La Commissione, inoltre, formula l'auspicio che, in sede di necessaria revisione del D.P.R. n.390/98, sia prevista la possibilità per l'Ateneo che ha bandito la procedura valutativa, esaurita quest'ultima con la nomina in ruolo di uno degli idonei, di chiamare anche altri candidati risultati idonei nella stessa procedura.
Ovviamente, in tale ipotesi, dovrà essere documentata l'esigenza didattico-scientifica nonché l'ulteriore relativa copertura finanziaria.
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