AFAM: nuove graduatorie nazionali docenti precari (graduatorie 205-bis). Il MUR pubblica ulteriori FAQ
Chiarimenti su modalità di indicazione dei servizi, esami, tesi e partecipazione dei cittadini di Paesi terzi.
Il 25 giugno 2021 il MUR ha pubblicato ulteriori 4 FAQ sulla procedura per la costituzione delle nuove graduatorie nazionali del personale docente precario dell’afam, così come previsto dall’articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Ricordiamo che per esaminare situazioni particolari o per casi specifici consigliamo di rivolgersi ad una sede della FLC CGIL per avere una consulenza più dettagliata.
Come presentare la domanda
Di seguito la sintesi dei contenuti delle nuove FAQ
Dichiarazione dei servizi
La specifica FAQ chiarisce che
- nella sezione D del modello di domanda è necessario inserire solamente il servizio prestato in ciascun anno accademico necessario per il requisito di accesso, cioè i 180 giorni minimi annuali o le 125 ore minime annuali
- nella sezione E deve essere invece indicato solamente il servizio ulteriore rispetto a quello minimo richiesto come requisito di accesso.
Pertanto se in uno dei tre anni utili per l’accesso alla procedura il candidato ha presto 195 giorni di servizio, occorre inserire 180 giorni nella sezione D e gli ulteriori 15 giorni nella sezione E.
Partecipazione dei cittadini di un Paese terzo titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
I cittadini di Paesi terzi che siano titolari
- del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- o che siano titolari dello status di rifugiato
- o dello status di protezione sussidiaria
possono partecipare alla procedura (art. 38 comma 3-bis del D.Lgs. 165/01).
A tal fine nella sezione C occorre selezionare la voce “di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell'Unione europea (specificare lo stato):” e nel menù a tendina selezionare “Soggiornante di lungo periodo”.
Ore di supporto alla preparazione delle tesi. Indicazione dei giorni/ore per esami
Le ore di supporto alla preparazione delle tesi, non sono valutabili.
Occorre indicare nella sezione D o nella sezione E, solamente le ore e i giorni relativi agli esami finali di diploma, di ammissione, di promozione, di idoneità e di licenza.
Tali ore devono essere congrue con gli esami svolti nel corso dell’anno accademico.
È possibile allegare la certificazione dell’istituzione sottoscritta dal Direttore. In caso di autocertificazione, le commissioni e il Ministero potranno svolgere controlli a campione e richiedere le certificazioni alle istituzioni.
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