AFAM: ulteriori chiarimenti sull’applicazione del CCNI sul fondo di istituto 2019/20
Come anticipato il MUR conferma che la didattica aggiuntiva non contribuisce al limite di spesa per il trattamento accessorio e che gli incarichi di coordinamento del personale TA possono essere svolti in orario di servizio.
Il Ministero dell’Università e Ricerca con la nota 16481 del 2 dicembre 2021 fornisce chiarimenti riguardo all’attuazione delle disposizioni normative contenute nel Contratto Collettivo integrativo nazionale Afam per l’a.a. 2019/2020 sul fondo di istituto sottoscritto l’11 dicembre 2020.
Ricordiamo che sono sorti due problemi interpretativi relativi alla definizione del limite di spesa per il trattamento accessorio e alla possibilità di effettuare intensificazioni o incarichi di coordinamento del personale tecnico amministrativo, in orario di servizio. Problemi che hanno ritardato oltre misura la sottoscrizione della preintesa sul fondo di istituto 2020/21 che è avvenuta solamente lo scorso 30 novembre 2021.
Limite di spesa per il salario accessorio
Come è noto l’art. 23 comma 2 del D. Lgs 75/17 prevede che il limite di spesa per il salario accessorio non possa essere superiore a quello del 2016. Sono sorte difficoltà interpretative in merito al fatto se la didattica aggiuntiva che viene pagata con risorse del bilancio, contribuisca a definire tale limite. Questo problema ha comportato gravi ritardi nella sottoscrizione dei contratti integrativi di istituto e in alcuni casi in cui le parti avevano comunque sottoscritto il contratto di istituto, gli accordi sono stati bocciati dai revisori dei conti.
In risposta ad una apposita richiesta di parere del MUR, il Ragioniere generale dello Stato con nota 291062 del 29 novembre 2021 ha chiarito che
- le risorse dedicate alla didattica aggiuntiva, strettamente correlate all’andamento dell’offerta formativa, si caratterizzano essenzialmente per la variabilità derivante dall’andamento della contribuzione studentesca che determina la necessità, di anno in anno, di adeguare la proposta didattica
- le risorse derivanti dalla contribuzione studentesca debbono comunque confluire nel fondo d’Istituto ed essere oggetto di specifica disciplina negoziale integrativa
- le risorse confluite nel fondo della singola istituzione, derivanti dalla contribuzione studentesca non sono assoggettabili al limite previsto dal D. Lgs. 75/17 in quanto non derivanti dal finanziamento a carico del bilancio statale
Personale Tecnico Amministrativo: intensificazione e incarichi di coordinamento
L’articolo 6 del CCNI dell’11 dicembre 2020 prevede che le prestazioni orarie aggiuntive del personale tecnico amministrativo non potranno essere retribuite se non certificate mediante l’adozione di sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze. Questa norma ha creato problemi in pochissimi istituti (in particolare l’Accademia di Firenze che ha subito delle vere e proprie vessazioni da parte di funzionari locali della Corte dei Conti, tanto ingiustificate quanto gratuite) sul tema dell’intensificazione delle prestazioni e sugli incarichi di coordinamento in orario di servizio.
Anche in questo caso, in risposta ad una apposita richiesta di parere del MUR, il Ragioniere generale dello Stato con nota 275038 del 29 ottobre 2021, ha chiarito che è possibile prevedere incarichi di coordinamento da svolgersi essenzialmente durante l’orario di servizio, sia pure caratterizzate da un particolare impegno ovvero dall’intensificazione dei quotidiani ritmi lavorativi. Ad essi non si applica la disposizione sulla rilevazione delle presenze per attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Ai fini della legittimità dell’erogazione del compenso accessorio, è necessario che le singole istituzioni provvedano alla verifica dell’effettivo svolgimento di tali prestazioni.
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