AFAM: definito l’ordinamento didattico del corso di diploma accademico di primo livello in "Cinema, Fotografia, Audiovisivo"
Il corso di studio si colloca nell’ambito del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate - Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo delle Accademie di Belle Arti. Non sono previste risorse specifiche per l’attuazione del provvedimento.
Con decreto ministeriale 287 del 6 luglio 2020 il Ministero dell’Università e della Ricerca ha finalmente definito l’ordinamento didattico del corso di diploma accademico di primo livello DAPL11 in "Cinema, Fotografia, Audiovisivo".
In precedenza con decreto ministeriale n. 98 del 6 giugno 2019 era stata istituita la scuola di cinema, fotografia, audiovisivo nell’ambito del Dipartimento di progettazione e arti applicate delle Accademie di Belle Arti. A tal fine l’Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 era stato sostituito da quello allegato al DM 98/19. Come è noto il DPR 212/05 che definisce i nuovi ordinamenti didattici delle istituzioni afam, prevede che l’offerta formativa delle istituzioni sia articolata in corsi di vario livello “afferenti alle scuole”. Le scuole sono raggruppate in Dipartimenti (Allegato A).
La Tabella A del DM 287/20 definisce
- gli obiettivi formativi
- le prospettive occupazionali
- le tipologie delle attività formative: di base, caratterizzanti, integrative e affini, ulteriori, a scelta dello studente, relative alla prova finale e alla conoscenza della lingua straniera.
Con la pubblicazione dell’ordinamento le istituzioni potranno presentare istanza per l’accreditamento dei relativi percorsi di studio.
Commento
Il Consiglio di Stato nel proprio parere 1157/19 al DM 98/19, segnalava come l’introduzione della scuola di “Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo” nell’ordinamento didattico generale, arricchisca il settore AFAM di una nuova, quanto importante e necessaria, scuola “che sicuramente verrà incontro, colmandone i vuoti, alla richiesta formativa in un settore estremamente sensibile alle innovazioni tecnologiche e digitali, offrendo alla popolazione studentesca di conseguire titoli didattici statali, in un contesto di vuoto didattico, finora colmato da offerte provenienti da soggetti privati”.
Peccato che quel provvedimento stabilisca (art. 2) che dalla sua attuazione non debbano derivare “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. È chiaro che i nuovi percorsi di studio potranno essere attivati o da privati, con costi proibitivi per gli aspiranti allievi, o nelle istituzioni pubbliche attraverso il meccanismo delle conversioni di cattedra oppure mediante l’utilizzo esclusivo (o quasi) di personale non strutturato con contratti atipici, i cui costi saranno sostenuto dai contributi, sempre più esosi, degli studenti.
Al contrario, per la FLC CGIL, l’ulteriore ampliamento dell’offerta formativa dovrebbe orientare le scelte ministeriali verso un forte incremento delle dotazioni organiche accompagnato da forti processi di stabilizzazione del precariato e di superamento nell’utilizzo di contratti atipici per insegnamenti ordinamentali.
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