FLC CGIL
Nonno, cos'è il sindacato? Il nuovo libro di Edizioni Conoscenza

https://www.flcgil.it/@3899478
Home » Università » AFAM » AFAM: come si va in pensione nel 2013?

AFAM: come si va in pensione nel 2013?

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca fornisce le indicazioni per le cessazioni dal servizio del personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. Le domande entro il 28 febbraio 2013.

25/01/2013
Decrease text size Increase  text size
Vai agli allegati

Con la nota 652 del 21 gennaio 2013 il MIUR ha emanato la direttiva che disciplina le cessazioni e il mantenimento in servizio del personale docente, amministrativo e tecnico delle Accademie e dei Conservatori di musica. Nella nota vengono confermate le disposizioni applicate lo scorso anno con l’aggiornamento dei requisiti previsti dalla riforma Fornero che per il 2013.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal 1° novembre 2013 è stato fissato per il 28 febbraio 2013.

Le istanze che dovranno essere presentate perentoriamente entro il suddetto termine sono:

  • cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico;
  • trattenimento in servizio oltre i limiti dell’età;
  • trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (questa opzione è consentita esclusivamente al personale tecnico e amministrativo);
  • revoca delle suddette domande se presentate.

Requisiti richiesti per chi accede al trattamento di quiescenza con la nuova normativa pensionistica Fornero - D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito   dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011:

pensione di vecchiaia: uomini e donne – 66 anni e 3 mesi di eta’ anagrafica – 20 anni di contribuzione

requisiti  maturati entro il 31 ottobre 2013  - collocamento  a riposo d’ufficio

requisiti maturati dal 1 novembre al 31 dicembre 2013 - collocamento a riposo a domanda

pensione anticipata: donne – 41anni e 5 mesi di contribuzione – requisito maturato entro il 31 dicembre 2013

pensione anticipata: uomini – 42 anni e 5 mesi di contribuzione – requisito maturato entro il 31 dicembre 2013

Per  il personale con meno di 62 anni di età il trattamento pensionistico può subire una riduzione per ogni anno di anticipo rispetto ai 62, tranne nel caso in cui l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi: astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia, cassa integrazione guadagni ordinaria.  

Opzione per le sole donne

Le lavoratrici che hanno maturato entro il 31 dicembre 2012 57 anni di età e  35 anni di contribuzione possono avvalersi della legge 243/2004 che consente loro di accedere al pensionamento con i requisiti ridotti a condizione che optino per il calcolo della pensione con il contributivo.

Requisiti per i lavoratori che rientrano nella normativa pensionistica previgente la riforma Fornero e che possono accedere al trattamento di quiescenza:

Pensione di vecchiaia:  65 anni per uomini e 61 anni per le donne con almeno 20 anni di contribuzione

 Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011

Pensione di anzianità con la quota 96: Uomini e Donne con 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione. Ai fini del raggiungimento della quota, l’ulteriore anno necessario può essere ottenuto anche sommando frazioni di età e contributi es: 60 anni e 5 mesi di età e 35 anni e 7 mesi di contributi. 

 Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011:

Pensione di anzianità: Uomini e Donne con  40 anni di contribuzione

Requisiti maturati al 31 dicembre 2011

Collocamenti a riposo d'ufficio - nell'anno 2013 saranno collocati a riposo al compimento dei 65 anni di età tutti i lavoratori e le lavoratrici che ancora in servizio erano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa precedente la riforma fornero.

Trattenimento in servizio:

La nuova riforma delle pensione non ha abrogato quanto era contenuto nella Legge Brunetta D.L. 112/2008 art. 72 convertito con la Legge n. 133/2008 pertanto i trattenimenti in servizio sono oggetto di concessione da parte dell’istituzione di appartenenza.

Per l’anno accademico 2013/2014 possono fare domanda di trattenimento in servizio:

  • i lavoratori che rientrano nella vecchia normativa e che compiono i 65 anni di età entro il 31 ottobre 2013  il trattenimento in servizio può essere concesso al massimo per un biennio (2013/2014 e 2014/2015);
  • i lavoratori che raggiungono i 66 anni e 3 mesi entro il 31 ottobre 2013 – trattenimento può essere concesso al massimo per un biennio;
  • i lavoratori che raggiungono il requisito dei 66 anni e 3 mesi entro il 31 ottobre 2013 ma che non hanno i 20 anni di contribuzione minima entro il 31 ottobre 2013, in questi casi il trattenimento in servizio può essere disposto fino al compimento del 70 anno di età.

L’Amministrazione ha facoltà di concedere il trattenimento in servizio dopo una attenta valutazione oggettiva di questi parametri:

  • esigenze didattiche e gestionali dell’Istituzione correlata alla propria programmazione;
  • particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente, anche in relazione a specifiche esigenze da soddisfare;
  • esigenze connesse ad una efficiente erogazione dei servizi.

La valutazione è in capo al Consiglio di Amministrazione previo parere deliberato dal Consiglio Accademico per il trattenimenti in servizio del personale docente, e del parere del Direttore Amministrativo  per il trattenimento in servizio del personale amministrativo e tecnico.

Le istanze di accoglimento o di rigetto verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione e saranno comunicate agli interessati nel rispetto di quanto riportato nella circolare ”deliberazioni supportate da idonee motivazioni espresse in dettaglio”. Il rifiuto della proroga dovrà essere comunicata per iscritto agli interessati con le relative motivazioni.

L’Amministrazione è tenuta invece ad accogliere senza valutazione le domande di trattenimento in servizio per i lavoratori che alla data del collocamento a riposo non hanno il requisito minimo della contribuzione.

Non potrà essere trattenuto in servizio il personale che al 31/10/2013 avrà compiuto 65 anni di età e 40 anni di contribuzione alla stessa data.

Le domande di cessazione dal servizio  e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale (solo per il personale tecnico e amministrativo), nonché le eventuali revoche, dovranno essere presentate dall’interessato, anche alla sede territoriale dell’INPS, gestione ex INPDAP.

E’ possibile far pervenire le domande all’INPS anche attraverso la procedura telematica per chi si avvale dell’assistenza del Patronato.

Sequenza temporale degli adempimenti:

  1. Termine ultimo della presentazione per tutte le varie tipologie di domande: 28 Febbraio 2013
  2. Le eventuali revoche delle istanze presentate devono essere prodotte entro la stessa data (28 Febbraio 2013)
  3. Le Amministrazioni devono comunicare la mancata maturazione del requisito per la pensione entro il 20 Marzo 2013 
  4. Le delibere di risoluzione del rapporto di lavoro devono essere prodotte entro il 28 Marzo 2013
  5. La notifica del provvedimento della risoluzione di lavoro deve essere comunicata agli interessati entro il 30 Aprile 2013
  6. Accettazione domande di cessazione entro il 28 Marzo 2013  

Presso le sedi della FLC CGIL, e dell’INCA CGIL presenti in tutta Italia è disponibile uno specifico servizio di consulenza gratuita personalizzata e qualificata per fare le scelte più opportune. Vista la delicatezza e la complessità dei calcoli per determinare l’ammontare della pensione e della liquidazione, è consigliabile che la pratica pensionistica sia istruita e seguita in ogni sua fase dal patronato INCA CGIL che è soggetto accreditato presso il Ministero del Lavoro e garantisce competenza e professionalità. Il patrocinio è del tutto gratuito.

Nonno, cos'è il sindacato?

Presentazione del libro il 5 novembre
al Centro Binaria di Torino, ore 18.

SFOGLIALO IN ANTEPRIMA!