Visite fiscali durante l'assenza per malattia dei Dirigenti scolastici: vale l'art. 25 comma 9 del CCNL dell'Area V
Il MIUR , a seguito della lettera unitaria delle Organizzazioni sindacali, smentisce l'interpretazione errata ed unilaterale messa in atto dal Direttore Generale dell'USR del Lazio
Nell’incontro del 19 novembre u.s. al MIUR, a conclusione dell’informativa sulla Formazione, come FLC CGIL avevamo sollevato il problema costituito dalla nota prot.21784 del 18 novembre 08 che il Direttore generale dell’USR del Lazio aveva inviato a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione.
La nota, che intimava ai Dirigenti scolastici di inviare certificazione originale e richiesta di visita fiscale alla Direzione regionale, costituiva indebita invasione di campo di una chiara norma contrattuale (art. 25 comma 9 del CCNL dell’area V dell’11 aprile 2006), dava un’interpretazione unilaterale ed errata del comportamento cui deve attenersi il Dirigente Scolastico durante le assenze per malattia e si faceva forte in questa interpretazione di una risposta avuta dal MIUR.
I segretari nazionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL dell’area V in data 28 novembre u.s. hanno inviato una lettera unitaria al MIUR chiedendo il rispetto di quanto previsto dall’art.25 comma 9 del CCNL e la rettifica del parere espresso in merito alla Direzione regionale del Lazio.
Finalmente il MIUR con nota n. 20087 dell’11 dicembre 2008 (che si allega) conferma che per le visite fiscali durante le assenze per malattia dei Dirigenti Scolastici va rispettata la procedura prevista dall’art.25 comma 9 del CCNL dell’area V dell’11 aprile 2006 (“il Dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione all’Istituzione scolastica dello stato di infermità e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente necessaria, dandone comunicazione alla Direzione regionale” e sospende il contenuto della nota ministeriale del 13 marzo 2008 di cui si era avvalsa la Direzione regionale del Lazio per cambiare unilateralmente la procedura per le visite fiscali.
Abbiamo sempre sostenuto che la norma contrattuale era molto chiara ; se così non fosse stato, sarebbe stata necessaria l’interpretazione autentica fatta dalle parti che hanno sottoscritto il CCNL (ARAN e OO.SS.) e non un parere o un’interpretazione, indebita e non prevista, da parte del MIUR o dell’USR.
Con la nota del MIUR cade automaticamente anche il contenuto della nota della Direzione regionale del Lazio prot.21784 del 18 novembre u.s.
Pertanto, finché sarà in vigore il CCNL dell’11 aprile 2006, durante le assenze per malattia i Dirigenti Scolastici comunicheranno alla propria Scuola di servizio la richiesta di visita fiscale e ad essa produrranno la certificazione medica originale (che sarà conservata nel proprio fascicolo personale) informandone il Direttore generale dell’USR..
Roma, 15 dicembre 2008
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