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Valutazione titoli di studio

I recenti cambiamenti alla tabella di valutazione dei titoli, imposti dalla legge 143/04, comportano la possibilità di far valutare master universitari e titoli di perfezionamento/specializzazione, che abbiano durata almeno annuale, siano coerenti con la disciplina insegnata e prevedano un esame finale.

22/10/2004
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I recenti cambiamenti alla tabella di valutazione dei titoli, imposti dalla legge 143/04, comportano la possibilità di far valutare master universitari e titoli di perfezionamento/specializzazione, che abbiano durata almeno annuale, siano coerenti con la disciplina insegnata e prevedano un esame finale.
I vincoli imposti dalla legge per la valutabilità di titoli universitari che hanno una ampia gamma di realizzazione, pongono seri problemi di interpretazione univoca fra realtà territoriali diverse, con la conseguenza che si potrebbero creare disuguaglianze fra precari.
La legge 143/04 prevede: “Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento di durata almeno annuale, con esame finale coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3”

I numerosi quesiti giunti al Rettorato dell’università di Firenze, per esempio, hanno prodotto una presa di posizione del rettorato stesso sui criteri per la valutazione di detti corsi.
Tali criteri attribuiscono soltanto ai master la caratteristica di titoli valutabili ai sensi del punto C11) della tabella di valutazione dei titoli, in quanto prevedono un minimo di 60 crediti (durata annuale) e un esame finale con voto, al seguito del quale rilasciano un titolo di studio.

Sempre secondo il Senato Accademico dell’università di Firenze, invece i corsi di perfezionamento e di specializzazione non hanno tale caratteristica in quanto rilasciano un attestato di frequenza che non prevede un esame finale e non è relativo ad un corso di durata annuale.

E’ positivo che le università intervengano con chiarimenti in una materia la cui valutazione non può essere lasciata alla discrezionalità delle varie interpretazioni.
Onde evitare però che anche le università parlino con voci diverse, è urgente che il MIUR garantisca un coordinamento fra le università stesse.

Roma, 22 ottobre 2004

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