Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: sottoscritto il contratto nazionale per l’anno scolastico 2004-2005
Nella serata di oggi è stato sottoscritto presso il MIUR il contratto nazionale annuale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2004-2005
Nella serata di oggi è stato sottoscritto presso il MIUR il contratto nazionale annuale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2004-2005. La sottoscrizione, con ritardo, è stata possibile a seguito degli impegni assunti dall’amministrazione ad aprire un tavolo di confronto sugli organici di fatto prima dell’emanazione della circolare per l’anno scolastico 2004-2005. In merito seguirà nota specifica nel sito.
La scadenza di presentazione delle domande è fissata per tutti al 10 luglio 2004. In caso di variazioni nella mobilità, alla luce della correzione di errori nei trasferimenti e passaggi da parte del MIUR o comunque a seguito di procedure di conciliazione a livello locale, il personale ha diritto a presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria entro 5 giorni dalla comunicazione della rettifica (art. 1 c. 7). Nel sito del MIUR ( www.istruzione.it) sono disponibili i modelli per le domande. La contrattazione regionale dovrà ora determinare i criteri per la definizione del quadro complessivo delle disponibilità per l’insieme delle operazioni, ivi comprese le nuove immissioni in ruolo. A tale scopo vanno utilizzati tutti i posti vacanti al termine delle operazioni di mobilità e tutte gli spezzoni utili per la costituzione di nuove cattedre orario. Il contratto sottoscritto ricalca quello dello scorso anno con alcune aggiunte di rilievo e con diverse precisazioni e integrazioni migliorative.
Vediamo nel dettaglio le più significative.
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E’ stato inserito un nuovo articolo specifico (art. 6) che definisce i criteri di utilizzazione del personale docente in caso di riduzione dell’orario d’insegnamento derivante dalle scelte che le singole scuole possono fare nell’ambito del loro POF. Si tratta di una norma di garanzia di carattere generale, aggiuntiva sia a quelle già previste in tutti i casi di riduzione entro il 20% dell’orario d’insegnamento (art. 2 c. 5) oppure anche con riduzione oltre il 20% derivante da contrazioni nel numero delle classi (art. 5 c 8). Con questa norma si stabilisce che il completamento dell’orario obbligatorio va fatto esclusivamente nell’ambito dell’attuale insegnamento, mentre è possibile completare in altri insegnamenti, se in possesso di titolo di abilitazione o di accesso, solo a domanda volontaria e solo dopo la conclusione di tutte le operazioni provinciali (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, nuove immissioni in ruolo e supplenze).
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Nello stesso articolo 6 si precisa un’altra cosa molto importante. Il conferimento al personale docente in servizio, a domanda,delle ore residue dopo tutte le operazioni provinciali oltre le 18 ore, e fino ad un massimo di 24, va disposto prioritariamente nell’ambito dello stesso insegnamento, poi su insegnamento diverso se in possesso dell’abilitazione e infine, sempre su insegnamento diverso, anche se in possesso del solo titolo di accesso, ma a condizione che nella graduatoria d’istituto non sia possibile conferire l’incarico ad aspiranti supplenti abilitati (I e II fascia).
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E’ stato inserito un nuovo articolo, l’11-bis, per regolare in sede di contrattazione regionale le modalità di utilizzazione del personale assistente amministrativo sui posti vacanti di DSGA, nel caso in cui non sia sufficiente l’applicazione dell’art. 55 del contratto nazionale 24 luglio 2003 per il conferimento di tale incarico.
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Abolite definitivamente, come già preannunciato nel contratto dello scorso anno, le proroghe dei trasferimenti annuali (non c’è più il precedente art. 2).
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Viene chiarito che le domande di assegnazione provvisoria (art. 7) possono essere richieste non solo nell’ambito dell’attuale posto o classe di concorso di titolarità, ma anche per altri posti e classi di concorso di diverso grado di scuola, se in possesso della relativa abilitazione.
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Sempre in merito all’assegnazione provvisoria (artt. 7 e 18) si è stabilito che è possibile richiederla anche per il ricongiungimento a minori o inabili “affidati” con provvedimento giudiziario. Per la stessa ragione spetta il relativo punteggio (tabelle allegati 2 e 5).
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Ancora in merito all’assegnazione provvisoria, è stato abolito l’obbligo alla convivenza“stabile da almeno 1 anno” (previsto nel precedente contratto per i docenti), per avere diritto al relativo punteggio (6 punti, tabella allegato 2), in quanto è sufficiente che la convivenza risulti da certificazione anagrafica (art. 7).
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Nella sequenza delle varie operazioni per il personale docente (punto 1 allegato 3), è stato chiarito che la conferma a domanda dei docenti titolari su posti DOS (sostegno secondo grado) nello stesso istituto dell’anno scolastico precedente, precede le nuove utilizzazioni (punti 3 e 8 sempre dell’allegato 3).
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Il personale docente e Ata trasferito d’ufficio nell’ambito dello stesso comune, ma su diverso distretto sub-comunale (quindi nelle grandi città) ha diritto a rientrare oltre che nella scuola di precedente titolarità, anche in altre scuole dello stesso distretto (artt. 2 c. 1 lett. b, art. 11 c. 1 lett. b, sequenza n. 28 per i docenti e sequenza n. 4 per gli Ata).
Roma, 25 giugno 2004
Testo CCNI
Prot.DGPS/Uff. IV/1570
Roma, 25 giugno 2004
OGGETTO: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2004/2005.
Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2004/2005, sottoscritto in data25 giugno 2004.
Le SS. LL. vorranno immediatamente attivarsial fine di avviare, in linea con quanto disposto, la contrattazione decentrata periferica a cui si rimette la definizione di criteri e procedure di impiego di personale, in relazione anche a specifiche esigenze e situazioni locali.
Si raccomanda la massima tempestività al fine di garantire l’ordinato avvio del prossimo anno scolastico.
Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A.. debbono essere presentate entro il termine del10 luglio 2004.
La presente circolare, con allegato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2004/2005, viene diffusa, al fine di assicurarne la tempestiva conoscenza, attraverso il sito Internet (WWW.istruzione.it) e la rete Intranet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
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