Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2017/2018: sintesi delle principali novità
In una scheda i contenuti più significativi dell’ipotesi di contratto integrativo sottoscritta da tutti i sindacati il 21 giugno 2017.
L’ipotesi di contratto integrativo annuale sulle utilizzazioni e assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA della scuola per l’anno scolastico 2017/2018 è stata sottoscritta da tutti i sindacati al Ministero dell’Istruzione il 21 giugno 2017. Ora si dovrà attendere l’autorizzazione da parte del MEF e Funzione pubblica per la firma definitiva. Ai fini della presentazione delle domande si dovrà attendere la nota ministeriale che fisserà le date, indicativamente entro fine luglio.
In sintesi le novità più significative.
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DOCENTI
Si potranno indicare fino a 20 preferenze di una sola provincia per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per la scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.
All’articolo 2 sono elencate tutte le fattispecie di possibili domande di utilizzazione da parte dei docenti. Per le specifiche utilizzazioni nei licei musicali occorre fare riferimento all’articolo 6-bis del Ccni.
All’articolo 3 viene precisato il ruolo della contrattazione integrativa regionale, la quale potrà definire i criteri per predisporre il piano complessivo delle disponibilità che dovrà contemplare le distinte disponibilità relative sia ai posti dell’organico dell’autonomia, che all’adeguamento di tale organico alle effettive esigenze di fatto. Inoltre potranno essere previste anche ulteriori forme di utilizzazione al fine di rispondere a specifiche esigenze del territorio. Sarà possibile, in questa sede, definire anche ulteriori criteri e modalità specifiche di utilizzazione per tutte le zone terremotate. Non compete alla contrattazione regionale intervenire sulle assegnazioni provvisorie che restano, come sempre, regolate del contratto nazionale visto che tale mobilità annuale riguarda anche movimenti sull’intero territorio nazionale.
All’articolo 8 sono regolate le precedenze sia nelle utilizzazioni che nelle assegnazioni provvisorie. Nei confronti sia dei genitori che assistono i figli con disabilità in stato di gravità (art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92) che a quelli con figli di età inferiore ai 3 anni (art. 42-bis DLgs 151/01 recentemente modificato), sono state aumentate le tutele.
Per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie (art. 7 del Ccni) queste le novità di rilievo:
sarà possibile richiedere assegnazione provvisoria all’interno della provincia di titolarità per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
- ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti 1) o 2).
Non sono consentite assegnazioni provvisorie all’interno dello stesso comune di titolarità.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER ALTRA PROVINCIA
Non ci sarà il blocco triennale per i neo assunti che vogliono richiedere assegnazione provvisoria per altra provincia. L'assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado se:
- il docente ha presentato domanda di mobilità e non ha ottenuto nulla
- non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento
- ha ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del Ccni dell’11 aprile 2017
- i docenti beneficiari delle precedenze previste dell’articolo 13 del Ccni 11 aprile 2017 i quali, pur avendo ottenuto la provincia, sono stati soddisfatti in comune diverso rispetto a quello per cui ricorrono i motivi
- l’assegnazione provvisoria potrà comunque essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati o questi si siano successivamente modificati.
Come negli anni passati l’assegnazione provvisoria si potrà chiedere obbligatoriamente per la propria tipologia di posto o classe di concorso di titolarità ed anche, ma in sub ordine, per altre tipologie di posto o classi di concorso anche di grado di scuola diverso, purché in possesso del titolo valido per la mobilità.
PERSONALE EDUCATIVO
Si applicano le stesse regole del personale docente.
PERSONALE ATA
Sono confermate le consuete regole già applicate negli anni scorsi.
TABELLE DI VALUTAZIONE
Nessun cambiamento.
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