Ulteriore incontro per il Contratto dei dirigenti
L’incontro del 19 dicembre, che ha visto la partecipazione di quasi tutte le organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti scolastici, ha riguardato l’analisi del materiale consegnato dall’ARAN nella seduta precedente
L’incontro del 19 dicembre, che ha visto la partecipazione di quasi tutte le organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti scolastici, ha riguardato l’analisi del materiale consegnato dall’ARAN nella seduta precedente, relativo agli istituti contrattuali comuni ad ogni tipo di dirigenza e alle disposizioni contrattuali contenute nei Contratti scuola che possono interessare il dirigente scolastico. Molto puntuale e preciso è stato il contributo della delegazione CGIL rispetto ai singoli punti. Ovviamente la discussione ha affrontato ancora elementi di quadro, importanti tuttavia per precisare i termini delle varie questioni. Metodologicamente è stato privilegiato una lettura comparata dei testi a disposizione rispetto alle questioni comuni (ferie, malattie…), così da derivare le disposizioni più favorevoli e in ogni caso compatibili con la funzione dirigenziale.
Rispetto ad un possibile articolato di ipotesi contrattuale, questi gli orientamenti espressi dalla CGIL scuola, su alcuni aspetti non chiari o non condivisibili dei testi presentati :
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il contratto di lavoro: va ribadita la distinzione tra rapporto di lavoro – che dovrà continuare ad essere a tempo indeterminato – e l’incarico di funzione - che è invece a termine -;
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periodo di prova: vanno richiamate le differenze rispetto a quello per i docenti (ritorno alla posizione giuridica precedente in carico di esito negativo? non ripetibilità del periodo di prova?) e gli aspetti comuni (riferimento ai 180 giorni; proroga per motivi di malattia …);
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ferie: 30 giorni lavorativi anche per le scuole che articolano il loro orario settimanale su 5 giorni, essendo il tempo di lavoro del dirigente scolastico organizzato autonomamente in modo flessibile in rapporto alle esigenze dell’istituzione scolastica; le ferie possono essere frazionate in più periodi; i periodi di fruizione dovranno riguardare l’anno scolastico di competenza;
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astensione per maternità: va acquisita la normativa recente sui congedi parentali
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assenze per malattia: l’integrazione dovrà riguardare le acquisizioni dell’ultimo contratto scuola (art. 49) sulle gravi patologie e considerare la trasferibilità dell’istituto dell’utilizzo in altri incarichi, sempre di natura dirigenziale, per i casi di inidoneità a svolgere l’incarico dentro le istituzioni scolastiche (art. 23 del precedente contratto);
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affidamento e revoca incarichi: opportunità che i criteri e le modalità per l’affidamento non costituiscano atti unilaterali, ma che possano essere formulati attraverso un coinvolgimento delle rappresentanze sindacali; il criterio della rotazione dovrà intrecciarsi con quello della continuità per un periodo congruo (4 anni con possibilità di proroga, a richiesta e, se esistono le condizioni, per uno- due moduli biennali?);
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valutazione: sono state riproposte le posizioni espresse nei precedenti incontri (v. resoconti incontri precedenti). E stata ribadita la necessità di distinguere la fase di transizione (per la quale la "controparte" è costituita dall’Amministrazione) dalla situazione a regime, da definire contrattualmente
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garanzie assicurative e tutela giudiziaria: l’onere dell’assicurazione e della difesa nelle cause civili, conseguenti all’esercizio della funzione dirigenziale (con esclusione del dolo o colpa grave) deve essere a carico del Ministero, così come è previsto dai Contratti della Ricerca e delle Aziende.
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