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Tribunale di Palermo: in due diversi casi i giudici affermano che non attivare la contrattazione di scuola da parte dei Dirigenti Scolastici è comportamento antisindacale

Il tribunale di Palermo, in due distinti ricorsi presentati dalla FLC Cgil, ha condannato come antisindacale il comportamento dei Dirigenti Scolastici di due scuole per non aver attivato per tempo la contrattazione

18/05/2005
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Il tribunale di Palermo, in due distinti ricorsi presentati dalla FLC Cgil, ha condannato come antisindacale il comportamento dei Dirigenti Scolastici di due scuole per non aver attivato per tempo la contrattazione.

La prima sentenza, del 14/12/2004, riguarda sostanzialmente la mancata contrattazione sul fondo. Alla richiesta della RSU, presentata in data 31 agosto 2004, di avviare la contrattazione “su tutte le materie previste dal CCNL scuola”, il DS aveva opposto “la propria esclusiva volontà di contrattare solo:

  1. i compensi ai collaboratori del DS;

  2. i compensi per le funzioni strumentali;

  3. i compensi per gli incarichi specifici del personale Ata”.

Sia la richiesta della RSU che la replica del DS risultavano entrambe verbalizzate. A giudizio del giudice la decisione del DS di limitare la contrattazione solo ad alcuni compensi escludendo tutto ciò che è previsto all’art. 86 c. 2 del contratto, rappresenta una palese violazione dello stesso e una palese violazione delle “prerogative riconosciute alle Organizzazioni Sindacali in una materia particolarmente delicata come l’individuazione dei criteri generali di distribuzione delle risorse finanziarie della scuola e di individuazione del criteri generali di individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con tali fondi” e per questo condanna il DS, ai sensi dell’art. 28 della L. 300/70, ed intima l’attivazione della contrattazione su tutte le materie previste all’art. 6 del contratto nazionale.

Ancora più interessante la successiva sentenza, dell’1/4/2005, che riguarda “la mancata contrattazione a livello di istituto in materia di modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa nonché in materia di criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed A.T.A.” e il “non avere sottoposto a contrattazione integrativa la materia riguardante i compiti del c.d. docente tutor, con particolare riferimento all’attività di coordinamento delle attività didattiche ed educative”.

L’interesse della sentenza nasce dal fatto che sono molti i Dirigenti Scolastici che ritengono di avere competenza esclusiva in materia di assegnazione dei docenti alle classi, in materia di orario e in materia di conferimenti di incarichi e funzioni (vedasi ad es. il tutor della Moratti), non riconoscendo in materia alcun ruolo alle RSU e alla contrattazione integrativa d’istituto.

La sentenza, in linea con quanto da sempre sostenuto dalla Cgil, dimostra che sbagliano.
Il giudice infatti in un passaggio afferma che: “Pur ammettendosi che l’assegnazione dei docenti alle classi costituisce compito esclusivo del Dirigente Scolastico, come previsto dall’art. 7 comma 7 d.lgs. n. 59/04, deve peraltro ritenersi che ogni determinazione al riguardo vada presa comunque nell’ambito dei “criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, correndosi, altrimenti, il rischio che il suddetto art. 6 comma 2 lett. f) finisca per privarsi di significato.Il Dirigente Scolastico, dunque, prima di adottare il provvedimento del 29-10 -2004, avrebbe dovuto manifestare, in modo puntuale, la propria proposta contrattuale sulle materie di cui alla lettera f), la quale, viceversa, è stata profilata solo sommariamente, nella seduta del 5-11-2004 e successivamente formalizzata in data 13-12-2004, laddove si è trattato espressamente il tema dei criteri e delle modalità relativi all’organizzazione del lavoro ed alla conseguente articolazione degli orari”. Pertanto “La proposta contrattuale formalizzata nei termini riscontrati, almeno per quanto concernente le materie indicate nella lettera f) del citato art. 6, risulta dunque essere tardiva, sia perché perfezionata in tempi non “congrui con l’inizio dell’anno scolastico”, sia perché successiva di oltre dieci giorni rispetto all’inizio delle trattative.”

In sostanza i giudici del tribunale di Palermo:

  • sanciscono la piena contrattualizzazione dei criteri di utilizzazione del personale, docenti compresi, e di articolazione dell’orario, trattandosi di cosa diversa rispetto alla competenza esclusiva del DS nel conferimento successivo degli incarichi ai singoli docenti;

  • sanciscono la piena contrattualizzazione su tutta la materia riguardante i compiti del c.d. docente tutor, con particolare riferimento all’attività di coordinamento delle attività didattiche ed educative;

  • condannano, in quanto comportamento antisindacale, l’operato del DS sia quando non viene attivata la contrattazione sulle materie previste dal contratto (compiti e funzioni del tutor Moratti compreso), sia quando la stessa non venga attivata per tempo.

Di seguito pubblichiamo le due sentenze

Roma 18 maggio 2005

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